TAR Piemonte - stop smantellamento impianto Fabbricazioni Nucleari
27 Maggio 2009 di AmministratoreIl 21 maggio il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Piemonte ha accolto un ricorso presentato da alcuni cittadini ed associazioni contro lo smantellamento definitivo dell’ impianto Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo (in provincia di Alessandria) così come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 27 novembre 2008.
Segue comunicato inviatoci da Lino Balza (esponente di “Medicina democratica”), uno dei portavoce e dei promotori dell’ iniziativa che ha portato a rivolgersi al TAR del Piemonte contro tale decreto.
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Da Alessandria una grossa vittoria di buon auspicio nella battaglia contro il nucleare in Italia. Il Tar sospende lo smantellamento dell’impianto nucleare e la costituzione del deposito di scorie radioattive. L’ordinanza del Tar del Piemonte crea un precedente nazionale per tutti i siti nucleari. Infatti lo stesso Governo aveva dichiarato apertamente che, in caso di pronuncia definitiva a favore del nostro ricorso, “l’intera strategia sin qui adottata andrebbe rivista in relazione a tutti gli impianti nucleari presenti in territorio italiano”. Nell'indifferenza dei sindaci della provincia, ma grazie ad una entusiasmante sottoscrizione popolare (prossimamente pubblicheremo l'elenco definitivo dei sottoscrittori), tramite gli avvocati Mattia Crucioli e Adelaide PiterĂ , a firma di Comitati, Medicina democratica, Legambiente, Pro Natura, consiglieri regionali, è stato presentato al TAR Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ricorso contro il Ministero dello Sviluppo Economico e l’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e nei confronti della SOGIN SocietĂ Gestione Impianti Nucleari SpA (ex Fabbricazioni Nucleari), per l’annullamento, previa sospensione, del decreto 27/11/2008 del Ministero stesso, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale. Invece il decreto legge 314/2003 dispone che la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi debba avvenire garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonchĂ© la tutela dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti esclusivamente presso Deposito nazionale: da individuare in zona con assolute caratteristiche geomorfologiche e antropiche. Che non sono quelle di Bosco Marengo: non a caso manca la VIA Valutazione di Impatto Ambientale. Si consideri, a proposito di “temporaneità ”, che i tempi di decadimento radioattivo di tali rifiuti variano rispettivamente nell’ordine di alcune decine di anni (rifiuti di prima categoria), di alcune centinaia di anni (seconda categoria), di alcune migliaia di anni e oltre (terza categoria). Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico è illegittimo perchĂ©, in contrasto con il decreto legge 17/3/95 n. 230, non prevede la definitiva bonifica del sito di Bosco Marengo, il suo rilascio "prato verde" privo di vincoli di natura radiologica, in quanto non prevede il conferimento in ottemperanza alla legge 314 dei rifiuti al Deposito nazionale: inesistente, neppure individuato. Dunque i materiali radioattivi giĂ presenti a Bosco, insieme a quelli derivanti dallo smantellamento dell’impianto, verrebbero immobilizzati in una matrice cementizia collocata in fusti in acciaio e vasche di calcestruzzo armato, all’interno di locali assolutamente inidonei, ipotesi che una Valutazione di impatto ambientale escluderebbe, e rappresenterebbero, insieme alle attivitĂ di demolizione, un ulteriore e ingiustificato gravissimo e irreuperabile pericolo di tipo radiologico per l’ambiente e per la salute di Bosco Marengo e provincia di Alessandria (ex articolo 32 della Costituzione). Perciò, oltre all’annullamento del procedimento di disattivazione, il ricorso ha chiesto, con istanza cautelare, di sospendere immediatamente l’esecuzione del procedimento impegnato. Il Tar ha accolto. Bocciando le memorie e i documenti del Governo e della Sogin, nonchè l'intervento ad opponendum della Regione Piemonte. P.S. Il ricorso richiama la violazione in vari commi e articoli del D.L. 14/11/2003 n. 314 convertito dalla L. 24/12/2003 n. 368, in combinato disposto con la L. 23/8/2004 n. 239; del D.Lgs 17/3/95 n. 230; del D.Lgs 3/4/2006 n.152, degli artt. 3, 5, 9, 32, 97, 114, 118, 120 della Costituzione
Il 21 maggio, il TAR Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), in seguito al nostro ricorso, ha pronunciato una ordinanza contro il Ministero dello sviluppo economico e l’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, nei confronti di SOGIN (SocietĂ Gestione Impianti Nucleari). Nella sentenza, il Tar “accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato” in quanto
Con la complicità del Comune, della Provincia e della Regione, infatti tale decreto, invece della bonifica totale del territorio, autorizzerebbe la demolizione dell’impianto di fabbricazione di combustibili nucleari di Bosco Marengo (Alessandria) e la conseguente costituzione di un deposito di rifiuti radioattivi: definito “temporaneo” ma a tempo indeterminato e in luogo assolutamente inidoneo allo scopo, cioè non sicuro.
28 Maggio 2009 alle 19:07
Chissà perché quando i Radicali Italiani ci si mettono combinano disastri.
http://forum.radicali.it/content/nucleare-no-grazie