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Autorità per l’energia elettrica e il gas - determinazione per l’anno 2007 degli oneri per il nucleare

15 Maggio 2008 di Amministratore

Nella riunione del 9 maggio 2008 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas con una delibera è stata definita la “Determinazione a consuntivo, per l’anno 2007, degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti“.

Nello specifico con la delibera ARG/elt 55/08 si afferma:

- di riconoscere a consuntivo per l’anno 2007 i costi sostenuti da Sogin per le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti in misura pari a 178,2 milioni di euro, al netto delle imposte;

- di riconoscere a consuntivo per l’anno 2007 gli oneri relativi alle imposte imputabili alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti;

- di approvare il rimborso delle ultime spese sostenute da Enea per le opere di potenziamento della difesa idraulica di Saluggia a valere sulle risorse previste per gli oneri nucleari, per un importo pari a 0,5 milioni di euro;

- di autorizzare l’utilizzo degli acconti nucleari a copertura dei costi di cui ai tre punti precedenti, al netto dei ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze realizzati nell’esercizio 2007 e dei proventi finanziari di competenza della commessa nucleare, che ammontano nel complesso a 12,9 milioni di euro;

- di notificare il presente provvedimento a Sogin, con sede in via Torino 6, Roma, tramite fax e plico raccomandato con avviso di ricevimento;

- di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le determinazioni di cui al presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;

- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



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