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Svizzera - panoramica sulla legge che regola l’ energia nucleare (LENu)

30 Maggio 2007 di Amministratore

Visto che in questi giorni si discute del “Ddl Energia” e dell’ inserimento al suo interno di un emendamento a favore del nucleare (emendamento che comunque probabilmente sarà abrogato prima che il disegno di legge diventi legge), cogliamo l’ occasione per parlare della Svizzera e della sua legge federale del 21 marzo 2003 sull’ energia nucleare (la cosidetta “LENu”).

La cosidetta legge “LENu” è andata a sostituire dei vecchi atti normativi svizzeri, in particolare la legge federale del 23 dicembre 1959 sull’ uso pacifico dell’ energia nucleare e il decreto federale del 6 ottobre 19782 concernente la legge sull’ energia nucleare.
Tale legge disciplina (in Svizzera) lo sfruttamento pacifico dell’ energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell’ uomo e dell’ ambiente dai pericoli che vi sono connessi.
Si applica ai “beni nucleari” (=materiali nucleari), agli impianti nucleari e alle scorie radioattive. Tuttavia ci sono casi che possono essere esclusi ed inoltre nella misura se la presente legge non dispone diversamente si applicano le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 19911 sulla radioprotezione (abbreviata in “LRaP”).

Vengono definiti i principi della sicurezza nucleare, la disciplina dei beni nucleari e le modalità per la licenza, le fasi di vita degli impianti nucleari (autorizzazione, costruzione, esercizio, disattivazione), la gestione e lo smaltimento delle scorie.

Inoltre viene definita anche la partecipazione degli enti locali interessati (cantoni) che possono intervenire nella decisione concernente l’ autorizzazione attraverso consultazioni, obiezioni e opposizioni. Il tutto nell’ ottica della massima trasparenza e nel tener conto delle possibili preoccupazioni dei cittadini.

L’ iter inizia con una domanda di autorizzazione di massima che va presentata con i documenti necessari all’ Ufficio federale dell’ energia, che provvedere personalmente poi a procurarsi le perizie segnatamente relative alla protezione dell’ uomo e dell’ ambiente e allo smaltimento delle scorie radioattive.
Si prosegue con il Consiglio federale che decide sulla domanda nonché sulle obiezioni e opposizioni e quindi sottopone per approvazione la decisione all’ Assemblea federale.
Ed il decreto dell’ Assemblea federale concernente l’ approvazione dell’ autorizzazione sottostà ad un referendum facoltativo.

Inoltre la legge definisce non solo chi debba vigilare (il Consiglio federale designa le autorità di vigilanza) ma anche viene specificato che le autorità di vigilanza non sottostanno a istruzioni quanto agli aspetti tecnici e sono formalmente distinte dalle autorità concedenti le autorizzazioni, nell’ ottica della massima trasparenza.

Viene poi stabilito un “Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento” sia per il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione) sia per il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d’ esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento).

Per approndimenti si può consulatare anche il sito dell’ Ufficio federale dell’ energia della Svizzera.



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