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Consiglio dei Ministri approva decreto legislativo contenente criteri per costruire le centrali nucleari

22 Dicembre 2009 di Amministratore

Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio 22 dicembre a Palazzo Chigi ha avuto in esame come ordine del giorno gli schemi per due decreti legislativi, ai sensi degli articoli 25 e 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”(il cosiddetto “DDL Sviluppoâ€).

Più in dettagli i due decreti legislativi erano relativi:

1 - Localizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché misure compensative e campagne informative;

2 - Riassetto della normativa su ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

La riunione del Consiglio dei Ministri (che ha preso il via alle ore 15 ed è durata per circa 90 minuti) è terminata con l’ approvazione di entrambi i decreti legislativi.

Andando più in dettaglio sul decreto legislativo che interessa il nucleare, il provvedimento approvato era stato proposto da Claudio Scajola (Ministro dello Sviluppo Economico) con il concerto di Stefania Prestigiacomo (Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e Altero Matteoli (Ministro delle Infrastrutture e Trasporti).
Dopo questo primo passo, adesso l’atto va all’ esame della Conferenza Unificata e al parere delle Commissioni Parlamentari, per poi tornare al Consiglio dei Ministri per il varo definitivo.

Nei tre mesi successivi, il Consiglio dei Ministri adotterà il documento contenente la “strategia nucleare” con il quale saranno delineati gli obiettivi strategici in materia.

E’ quindi ipotizzabile che fino alle prossime elezioni regionali che si terranno nella primavera 2010 non ci saranno ulteriori particolari novità.



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  • 16 Commenti a “ Consiglio dei Ministri approva decreto legislativo contenente criteri per costruire le centrali nucleari”

    1. Rossella scrive:

      Ho letto su un blog (favorevole al nucleare) delle cifre che mi hanno lasciata sbalordita. Una sorta di confronto tra costi nucleari e costi fotovoltaici. Siccome il linguaggio usato sembra da competente in materia, e però le cifre a me sembrano decisamente esagerate, sarò grata a chi mi desse un parere informato.
      Il confronto è tra 6.500 MW installati con il nucleare e con il fotovoltaico. Dice che con il nucleare si ha:
      – una spesa una tantum di 20 miliardi di euro al massimo (contro gli oltre 40 del fotovoltaico)
      – una generazione elettrica di oltre 50 miliardi di kWh l’anno (contro 10 del fotovoltaico)
      – un risparmio in mancati incentivi di 3,5 miliardi di euro l’anno.

      Questo è l’articolo: energy-mix.blogspot.com/2009/12/il-fotovoltaico-e-necessario...

    2. Renzo Riva scrive:

      Caro/a Rossella,
      Non solo il fotovoltaico non è necessario ma soprattutto, oltre ad essere inutile è dannoso.

      http://www.ilgiornale.it/autore/franco_battaglia/id=5750

      da “il Giornale
      Giovedì 15 Maggio 2008

      Lo sperpero è puntare sul fotovoltaico
      di Franco Battaglia

      Mi dicono, scandalizzati, che la famiglia di Beppe Grillo assorbe 4300 watt di potenza elettrica, quanto 12 famiglie. Lo scandalo nascerebbe o dal fatto che sarebbe ritenuto «immorale» un consumo energetico così elevato, o dal fatto che il signor Grillo sarebbe di quelli che predicano bene ma razzolano male, visto che nelle sue comiche invoca il risparmio energetico. O da entrambi i fatti. Insomma, mi si chiede di scagliare una pietra contro uno che, molto impropriamente, tante ne ha scagliate. Mi spiace ma, quanto al primo fatto, provo ammirazione (e un pizzico d’invidia) per Grillo: più energia si consuma, meglio si sta. Piuttosto, pretendere di risparmiare energia è la più pericolosa delle manovre, come meglio preciseremo. Quanto al secondo fatto, Grillo andrebbe, piuttosto, compatito: evidentemente, cosa l’energia sia e perché è essa la fonte del nostro benessere egli non lo capisce. Ma non è colpa sua: Grillo non capisce nulla delle cose di cui parla, e infatti è un comico ed è per questo che fa ridere. Pare che siano molti ad avercela con lui, ma non dovrebbero, dimenticano la natura della professione che fa: comico, clown, pagliaccio, buffone.
      Mi dicono, anche, che Grillo ha installato 2000 watt-di-picco di pannelli fotovoltaici. I quali, siccome il sole non se ne sta sempre lì a brillare allo zenit di un cielo limpido, corrispondono a 200 watt reali: ben poca cosa a fronte dei 4300 assorbiti. Grillo è un genovese doc, e allora può essergli, se non utile, forse istruttivo, ma sicuramente doloroso, sapere che quei pannelli FV - che, se li ha pagati lui, gli saranno costati qualcosa come 12.000 euri - gli fanno risparmiare meno di 300 euri di energia elettrica l’anno e, quindi, recuperare «l’investimento» (le virgolette sono d’obbligo) in più di 40 anni. Può darsi che qualcuno glieli abbia regalati e può anche darsi che Grillo si avvalga delle sovvenzioni al FV deliberate da amministrazioni che, amministrando esse il nostro denaro, non hanno alcun problema a essere garibaldine; ma chiunque sia a pagare, gli impianti FV si ammortizzano, in Italia, in più di 40 anni (l’Italia è il paese col kWh più caro al mondo: in Francia, un impianto FV si ammortizza in 60 anni). Insomma, caro Grillo, gli impianti FV sono una colossale sòla. E veniamo al risparmio energetico: innanzitutto, è evidente che chi lo invoca non lo fa in nome del risparmio del denaro, perché, come abbiamo visto, il denaro corre a fiumi (nelle tasche d’altri). Risparmiare energia non significa neanche «usarne di meno facendo le stesse cose»: questa si chiama «efficienza».
      Cosa sacrosanta ma che - bisogna avvertire - ha l’ineluttabile conseguenza, piaccia o no, di far consumare più energia (gli economisti lo chiamano paradosso di Jevons): dopo aver ottenuto frigoriferi più efficienti, ci dotiamo di congelatore; e dopo aver prodotto in modo più efficiente acqua calda, ci dotiamo di idromassaggio. Risparmiare energia non significa neanche «non usarla quando potremmo evitarlo»: questo si chiama «non spreco». Risparmiare energia, allora, può significare una sola ragionevole cosa: non usarla quando vorremmo usarla, cioè in definitiva, usarne di meno. Questo sarebbe disastroso. Per capire quanto, basti solo pensare che nei 10 anni dopo il 1929, il consumo d’energia si ridusse del solo 8%: furono, quelli, gli anni della Grande Depressione.
      Beppe Grillo, allora, nel settore dei consumi energetici, più che da stigmatizzare, sarebbe da imitare e prendere a modello: tutti noi dovremmo pretendere un’energia meno cara, sì da poterne consumare quanto lui o, comunque, di più, avere quindi più posti di lavoro e più benessere. Ma per avere un’energia meno cara dobbiamo interrompere ogni sperpero su fotovoltaico eolico e biocarburanti: Grillo ha facilmente assorbito quella sòla, ma un paio di miliardi nel mondo ci stanno morendo di fame.

    3. Renzo Riva scrive:

      Sempre per lei Caro/a Rossella.

      ilgiornale.it/esteri/il_vertice_di_copenaghen/19-12-2009/art...

      da “il Giornale”
      Sabato 19 Dicembre 2009

      IL VERTICE DI COPENAGHEN
      di Franco Battaglia

      Meravigliarsi del fallimento della carnevalata di Copenaghen è come meravigliarsi che stamattina, quando ci siamo alzati dal letto, il sole fosse già sorto. Personalmente, a dire il vero, mi sento un po’ mortificato. Avevo a suo tempo già previsto su queste pagine i fallimenti delle Conferenze dell’Aia (2000) e di Bali (2007), e infatti entrambe fallirono. Come se non bastasse, ogni tanto sono invitato alla radio o alla televisione, ove non faccio altro che dire a voce ciò che qui metto nero su bianco. Il senso di mortificazione nasce dal fatto che mi sento un disco rotto, condannato a ripetere che non c’è da meravigliarsi che il sole sia sorto questa mattina e che continuerà a sorgere tutte le mattine sino alla prossima era glaciale, e oltre.
      In questi anni ho cercato di guardare al necessario fallimento di queste conferenze da angolazioni sempre diverse, non foss’altro per non annoiare il lettore e me stesso. Con la pazienza certosina ormai incallita, tentiamo anche oggi un altro cammino, con l’avvertenza che il punto d’arrivo sarà sempre lo stesso: l’ineluttabilità del fallimento della questione climatica finché ci si ostina ad affrontarla seguendo l’agenda di quel concentrato di crassa ignoranza che sono le associazioni ambientaliste di ogni ordine e grado.
      Facciamo i conti della serva, che sono sempre i migliori. Bisogna innanzitutto sapere che la produzione elettronucleare mondiale (300 gigawatt) incide per circa il 6% sulla produzione d’energia primaria. Detto diversamente, i reattori nucleari del mondo evitano l’immissione in atmosfera del 6% della CO2 immessa dall’uomo. Ergo, se si volesse ridurre le emissioni di CO2 del 6% entro il 2020, dobbiamo entro quella data raddoppiare il parco elettronucleare mondiale: 300 nuovi reattori nucleari nel mondo entro il 2020, per i quali servirebbero 1.000 miliardi di dollari. Capite, o potenti del mondo, perché continuerete a fallire anche se vi azzardaste a fantasticare di voler ridurre le emissioni solo di un miserrimo 6%?
      Non contenti, però, non solo il miserrimo 6% non vi basta e mirate alle alte (si fa per dire) sfere del misero 20%, ma la parola nucleare non la nominate neanche, mentre vi riempite la bocca di turbine eoliche e tetti fotovoltaici (FV). Ora, per fare quel che fa una centrale nucleare (3 miliardi di euri) sarebbe necessario un parco eolico di 6000 turbine (6 miliardi di euri) o un parco FV da 60 miliardi di euri. Ergo, per ridurre le emissioni di un miserrimo 6% dovreste impegnare o 2.000 miliardi di euri in 2 milioni (fatemelo ripetere: 2 milioni) di turbine eoliche o 20.000 miliardi di euri (fatemelo ripetere: 20.000 miliardi) nei tetti FV equipollenti. Insomma, dopo 10 anni, i 100 miliardi l’anno proposti da Obama avranno l’effetto di ridurre le emissioni solo del 6% purché impegnati tutti nel nucleare, del 3% se impegnati nell’eolico e dello 0,3% se impegnati nel fotovoltaico. Capite, allora, o potenti del mondo, che i vostri consiglieri, anche se premi Nobel, vi (ci) stanno prendendo per i fondelli?
      Purtroppo deve ancora venire - si fa per dire - il bello. E il bello è che le dette migliaia di miliardi di euri spesi in turbine eoliche e in tetti FV ridurranno, sì, le emissioni globali del 6%, ma non consentiranno la chiusura di alcun impianto convenzionale, sia esso a gas, a carbone o nucleare: devono esserci tutti per garantire l’assenza di black out quando il sole non brilla o il vento non soffia. Capite allora, o potenti del mondo, che le tecnologie eolica e FV sono una colossale frode, la prima, e una colossale frode al cubo, la seconda?
      Qualche anima candida insiste che dovremmo invece ridurre l’uso dell’energia. Una riduzione di quel misero 20%, spalmata su tutti i settori che usano l’energia, significa, ad esempio, che 20 giorni ogni 3 mesi gli automezzi del mondo dovrebbero completamente bloccarsi. Non significa altro. E via di questo passo. Qualche altra anima candida vorrebbe risolvere il (presunto, sia chiaro) problema aumentando l’efficienza; ma abbiamo ripetuto fino alla noia che l’efficienza - ottima cosa in sé - ha il controproducente effetto di far aumentare i consumi d’energia, cioè le emissioni e, quindi, di aggravare il (presunto, sia chiaro) problema.
      Bisognerebbe allora gioire perché anche a Copenaghen - come già all’Aia e a Bali - è la forza della ragione che vince. Ma nessuno sembra rendersene conto e tutti sono immotivatamente tristi.
      Come mai? Forse perché, come diceva quel saggio, due sono le cose infinite: l’universo e la stupidità umana, ma della prima non siamo sicuri.

    4. Enrico D'Urso scrive:

      si, semplicemente con pochi calcoli puoi vederlo tu stessa…..

      consideriamo che un pannello fotovoltaico costi 5000€/kWp (il pannello beghelli da 3kWp costa totale 11900€+IVA e ci devi aggiungere 300€ annui fra manutenzione e costo di lettura contatore, quello da 6 costa 22900+IVA e non so quanto sia la componente di manutenzione e lettura contatore)

      consideriamo che un pannello in italia faccia 1200kWh/kWp, in italia però negli ultimi anni da dati TERNA abbiamo avuto questi dati

      2004 2005 2006 2007 2008

      MW 7,1 7,1 7,1 88,0 431,0
      GWh 4,0 4,0 2,3 39,0 193,0
      kWh/kWp 563,4 563,4 323,9 443,2 447,8

      quindi siamo a meno di metà……..(mi scuso per formattazione, ma è copia incolla da excel)
      quindi considerando 1200kWh avremo produzione di 7.68TWh, col dato italiano di meno di 500 avremo 3.2TWh
      considerando prezzi fra 4000 e 5000 avremmo un range di spesa fra 25.6 e 32 miliardi. quindi possiamo considerare un range di costo del nostro TWh fra 3.3 e 10 miliardi per ogni TWh prodotto. considera che questi conti sono fatti SENZA conto energia, utilizzandolo la spesa ti si triplica in automatico, qualsiasi spesa iniziale è triplicata……
      considera che la vita media del pannello è 30 anni ma in degradazione costante, ai 30 anni si raggiungerà l’80% della potenza iniziale all’incirca….

      consideriamo una centrale EPR da 1600MW di potenza, con fattore di carico del 90% (usuale in america con reattori vecchi, sul sito EdF ho letto che questo EPR dovrebbe essere produttivo per >24 mesi fra una ricarica e l’altra, quindi con un maggior fattore di carico visto che se ci si mette un mesetto per la ricarica, ed i reattori attuali passano fra una ricarica e l’altra un anno, il fattore è potenzialmente maggiore……) hai una produzione di oltre 12.5TWh/reattore

      6400MW producono annualmente quindi 50TWh. il costo stimato dall’enel per i suoi 4 reattori è 18-20 miliardi, quindi hai un costo stimato sui 360 e 400 milioni/TWh

      considera che poi un reattore ha vita da progetto di 60 anni e che non è inusuale che la potenza aumenti con l’andare degli anni, anche solo per la sostituzione della turbina con una più efficiente…….

      consideriamo le emissioni, sul famoso libro di nebbia che è stato molto commentato qui sopra…..il fotovoltaico ha emissioni ci CO2 equivalenti pari a 50-250gCO2/kWh, il nucleare si va dai 5 ai 100 (molti studi sotto i 50), una a carbone oltre 1000, una gas a ciclo combinato sui 500. considera che per i conti sono fatti prendendo centrali nucleari con vita a 25 anni e burnup a 45GWd, oggi l’EPR è a oltre 60GWd e ha vita a 60 anni.
      pe il costo energetico estrattivo dell’uranio considera che sono ben poche le miniere di uranio, molte sono miniere di altro che hanno ANCHE uranio come scarto, come la olympic dam in australia che ha 500.000tU ma è una miniera di ferro, rame oro e platino, con tenore di uranio allo 0.01% (vado a memoria), che essendo scarto è economicamente estraibile

    5. Renzo Riva scrive:

      Caro D’Urso c’è qualcosa che non mi torna nei tuoi conteggi.
      Potresti verificare i miei sotto proposti e così dipaniamo la matassa?

      http://forum.radicali.it/content/nucleare-no-grazie

      Zamparutti scrive:

      Che tipo di garanzie verranno infatti date agli investitori privati nel nucleare sulla remunerazione degli investimenti? Solo sulla base di questa informazione sarà possibile per gli investitori ma soprattutto per i cittadini/consumatori valutare la sensatezza di questa avventura nucleare.
      Nessuno pool di investitori …

      La Zamparutti si chieda quali garanzie hanno chiesto gli investitori in Finlandia!

      Risposta di Renzo Riva:
      Hanno chiesto la certezza dell’acquisto di tutta l’energia prodotta nei 60 anni di vita dell’impianto ipotizzati e pari a 60*1.6*10^6*8′000=780*10^9 kWh ovvero quasi 2.3 volte il consumo totale annuale dell’Italia che è di 340 TWh.

      Così è anche se non vi pare.

      Mandi,
      Renzo Riva
      renzoriva@libero.it
      349.3464656

      Non è con i sofismi boninian-zamparuttiani che daremo l’energia di cui l’Italia abbisogna.

      Anzi, le due rappresentanti radicali provino con dei semplici calcoli algebrici a dire cosa si dovrebbe spendere in fotovoltaico e in eolico per assicurare in sessanta anni 780*10^9 kWh.

      Ricordo comunque che da oltre venti anni importiamo energia elettronucleare in special modo dalla Francia; oggi per il 13% dell’attuale frabbisogno energetico di 340 TWh.

      Per questo dico sempre che mai l’Italia è uscita dal nucleare.

      Analisi del costo del kWh elettrico di un EPR 1.6 GW
      per anni 60 di attività
      con ore 8′000 anno di produzione elettrica

      Energia fornita 60*1.6*10^6*8′000=780*10^9 kWh

      Costo impianto _______________________57%

      Costo Esercizio & Manutenzione __________23%

      Costo Combustibile ____________________20%
      -Back-End _____________5%
      -Fabbricazione __________3%
      -Arricchimento __________6%
      -Conversione ___________1%
      -Uranio _______________5%

      Costo impianto __________________5 G€
      Costo combustibile _______________1.75 G€
      Costo Eser. & Man. _______________2 G€
      Costi smantellamento (500 €kWe)____1 G€

      Totale costi esercizio di anni 60_____(
      e decommisioning dopo 100 anni____(__9.75 G€
      dalla chiusura dell’impianto________(

      Ora si può calcolare il costo
      del kWh elettrico da fonte nucleare
      9.75G€ / 780*10^9 kWh= 0.0125 € / kWh

      Ovvero Euro/cents 1.25

      Non sono strati conteggiati gli oneri finanziari perché dovrebbero essere a carico degli Stati, quale incentivo, al pari di tutte le cosiddette energie rinnovabili.

      Con l’attuale costo che può oscillare
      da 40 €*MW (Francia) a 120 €*Mw (Italia)
      si possono calcolare i ricavi
      per l’intero esercio dei 60 anni
      d’attività di un EPR 1.6

      Minimo Ricavo___780*10^9 kW*40/10^3€kW= _____31.2 G€
      Massimo Ricavo__780*10^9 kW*120/10^3€kW=____93.6 G€

      Dove si può trovare l’occasione d’un investimento
      che a fronte di 9,75 miliardi di Euri
      si possono ricavare fino a 93,6 miliardi di Euri?

    6. Enrico D'Urso scrive:

      non vedo incompatibilità fra i due conteggi……

      nel mio caso si pone l’accento sul fatto che per produrre 1TWh di corrente devi spendere IN IMPIANTO nel nucleare qualche centinaio di milioni, nel fotovoltaico qualche miliardo (anche 10 a seconda del caso, e per costo del pannello ho usato quello beghelli che dovrebbe essere spannometricamente uno dei più economici)

      poi, se uno vuole fare le valutazioni del costo del kWh allora i conti sono i tuoi…….non vedo in alcun modo incompatibilità fra i due conteggi….

      oltretutto lei ha chiesto COSTI fotovoltaico e nucleare, non RICAVI dal nucleare e dal fotovoltaico, e per costi la grandezza più omogenea che si può comparare è quella dell’impianto nudo e crudo, considerando poi che il costo del combustibile è trascurabile su base annua, si possono prendere in considerazione queste due grandezze per avere un confronto……

    7. Renzo Riva scrive:

      Enrico D’Urso scrive:
      23 Dicembre 2009 alle 14:04

      si, semplicemente con pochi calcoli puoi vederlo tu stessa…..

      consideriamo che un pannello fotovoltaico costi 5000€/kWp (il pannello beghelli da 3kWp costa totale 11900€+IVA e ci devi aggiungere 300€ annui fra manutenzione e costo di lettura contatore, quello da 6 costa 22900+IVA e non so quanto sia la componente di manutenzione e lettura contatore)

      consideriamo che un pannello in italia faccia 1200kWh/kWp, in italia però negli ultimi anni da dati TERNA abbiamo avuto questi dati

      2004 2005 2006 2007 2008

      MW 7,1 7,1 7,1 88,0 431,0
      GWh 4,0 4,0 2,3 39,0 193,0
      kWh/kWp 563,4 563,4 323,9 443,2 447,8

      Sono da aggiungere i costi:
      - polizze assicurative per coprirsi dai rischi di guasto delle apparecchiature e di rotture dei pannelli causa grandine;
      - polizze assicurative per coprirsi dai mancati ricavi causa guasti o rotture dei componenti impiantistici.

    8. Renzo Riva scrive:

      http://renzoslabar.blogspot.com/

    9. Enrico D'Urso scrive:

      bhè, se è per questo, ci sono da mettere le stesse assicurazioni per il nucleare (non la grandine…..ma quelle per la mancata produzione), quindi si fanno raffronti fra grandezze omogenee quali sono i costi nudi e crudi dell’impianto e quelli di produzione elettrica per TWh/y

      se si vuole estendere i costi diventano più precisi, ma anche enormemente più complicati…..

      metti il costo del combustibile? vai ad approssimazioni, ma se per esempio la francia passasse domani dalla diffusione alla centrifugazione, ad esempio il costo (nella componente arricchimento) dell’energia elettrica diminuisce, visto che le centrifughe richiedono molta meno corrente delle ventole per la diffusione. sempre per il costo cambia da miniera a miniera…..se usi l’uranio nigeriano tramite l’AREVA hai un costo, se lo importi direttamente dall’australia hai un’altro.

      non mi pare che il mio assunto sia sbagliato a priori, è insufficiente, SICURAMENTE, ma non sbagliato, e nemmeno scorretto visto che ho utilizzato grandezze omogenee…….

    10. Renzo Riva scrive:

      Non volevo dire questo.
      I VERDASTRI vanno dicendo che nessuna compagnia d’assicurazione assicura un impianto nucleare.
      Ti risulta?

    11. Enrico D'Urso scrive:

      huff, terza volta che scrivo queste poche righe…… -.-’

      sisi, ma le assicurazioni non assicurano manco per intero le persone cogli incidenti stradali, mi pare che il massimale sia 5 milioni, quindi non mi pare che le assicurazioni assicurino per intero qualsiasi cosa……

      ricordiamoci poi i verdastri (cit) che all’ultimo ambiente italia han detto che tutti i reattori in funzione ora in francia sono di IIIgen e che 19 sono rotti, per esteso possiamo dire che tutte le macchine circolanti in italia sono EURO6 e che se ne rompono alcune centinaia di migliaia al giorno……

    12. Renzo Riva scrive:

      Cominciano a muoversi le truppe cammellate Verdastre
      per istigare le varie magistrature a fare il loro “dovere”.

      La Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale parziale della legge del governo sul nucleare!

      www..cortecostituzionale.it

      Sentenza 339/2009

      Giudizio

      Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO

      Udienza Pubblica del 17/11/2009 Decisione del 16/12/2009
      Deposito del 30/12/2009 Pubblicazione in G. U.
      Norme impugnate: Decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133; discussione limitata agli artt. 7, 8, c. 3°, e 10.
      Massime:

      Titoli:
      Atti decisi: ric. 66 e 69/2008

      SENTENZA N. 339

      ANNO 2009

      REPUBBLICA ITALIANA

      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      LA CORTE COSTITUZIONALE

      composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

      ha pronunciato la seguente

      SENTENZA

      nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 7, 8, comma 3, e 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna notificati il 16-20 ed il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritti ai nn. 66 e 69 del registro ricorsi 2008.

      Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

      udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

      uditi l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e gli avvocati dello Stato Maria Letizia Guida e Guido Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

      Ritenuto in fatto

      1. – Con ricorso notificato il 16 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 66 del 2008) la Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

      La disposizione impugnata, al comma 1, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità nel settore per il breve ed il lungo periodo ed indica le misure necessarie per conseguire una serie di obiettivi, che vengono appositamente indicati.

      Il comma 2 prevede che «ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente».

      La ricorrente non contesta tale competenza statale, ma denuncia la norma nella parte in cui essa non prevede che essa sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali».
      Infatti, la disposizione impugnata sarebbe da ascriversi alla competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, con la conseguenza che «le esigenze unitarie che possono giustificare una strategia energetica nazionale non possono comunque prescindere dalla previsione di un adeguato coinvolgimento regionale», giacché esse «hanno forti ricadute sulle scelte strategiche regionali».

      2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato.

      A parere dell’Avvocatura, non sarebbe invocabile nel caso di specie la competenza concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia, posto che la strategia energetica consisterebbe in una «pianificazione anteriore alla produzione», da intestarsi necessariamente allo Stato in ragione del suo carattere unitario; sarebbero invece rilevanti le competenze legislative statali in tema di «politica estera», «rapporti internazionali dello Stato», «impiego delle risorse finanziarie dello Stato», «tutela dell’ambiente», «determinazione dei livelli essenziali di tutela sanitaria», «tutela dell’unità economica dello Stato».

      Entro siffatti ambiti, dovrebbe ritenersi preclusa alle Regioni una «potestà interdittiva» che consentirebbe loro, negando il proprio consenso all’intesa auspicata dalla ricorrente, di paralizzare la politica nazionale dell’energia, frustrando nel contempo la funzione di direzione della politica generale del Governo che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

      L’Avvocatura aggiunge che la ricorrente avrebbe omesso di indicare «quale sua competenza sarebbe lesa dalla norma impugnata», e che tale omissione sarebbe il necessario effetto della natura unitaria delle funzioni ivi previste: né sarebbe consentito ad una sola Regione «rivendicare competenze che, anche se sussistenti, (…) potrebbero essere esercitate solo collegialmente da tutte le Regioni».

      3. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 69 del 2008) la Regione Emilia-Romagna ha a propria volta impugnato numerose disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, tra cui gli artt. 7, comma 2, 8, comma 3, e 10, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

      Quanto all’art. 7, comma 2, la ricorrente propone la medesima censura svolta dalla Regione Piemonte, sottolineando la necessità dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre non sarebbe sufficiente l’intervento della Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente, di cui non è indicata la composizione.

      L’art. 8, comma 2, stabilisce che «i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’art.. 5, primo comma, del d.lgs. 23 maggio 2000, n.164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi».

      L’impugnato comma 3 aggiunge che «il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l’elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine».

      La ricorrente, premesso che tale disposizione interverrebbe nelle materie concorrenti dell’energia e del governo del territorio, ne denuncia l’illegittimità costituzionale, con riguardo al principio di leale collaborazione, nella parte in cui «non prevede l’intesa della Conferenza Stato-Regioni sul decreto regolativo di cui all’ultimo periodo del comma e quella della Regione interessata per l’atto di attribuzione del giacimento ad altro titolare».

      Infine, l’art. 10, dedicato alla «promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni», integrando l’art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), stabilisce, quanto alle modalità di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, che siano considerati prioritariamente i progetti di investimento redatti «sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».

      Anche tale disposizione, attinente alle materie di competenza concorrente dell’energia, del governo del territorio e dell’ordinamento della comunicazione, sarebbe illegittima, nella parte in cui non prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sui programmi in questione.

      4. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato.

      L’Avvocatura limita le proprie osservazioni all’art. 10, affermando che la disposizione impugnata «non introduce nessuna modifica procedurale alla legge n. 311 del 2004, ma si limita a stabilire che l’iniziativa di una serie di attività finanziabili sulla base di un dato strumento normativo spetta al Ministero dello sviluppo economico».

      5. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento delle censure.

      Quanto all’impugnato art. 7, comma 2, la ricorrente si limita a constatare che l’Avvocatura dello Stato non ha svolto alcuna difesa in merito.

      Quanto all’impugnato art. 8, comma 3, la Regione aggiunge che non determinerebbe cessazione del contendere il sopraggiunto d.m. 30 giugno 2009 (Disciplina e modalità di attribuzione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali), con il quale si è affermata la necessità dell’intesa con la Regione ai fini dell’attribuzione della concessione di coltivazione del giacimento, poiché tale previsione secondaria non supererebbe quanto previsto dalla norma di legge oggetto di ricorso, e comunque «potrebbe un giorno essere modificata».

      Quanto all’impugnato art. 10, la Regione sottolinea, a fronte di ciò che è stato eccepito dall’Avvocatura, che la norma impugnata avrebbe carattere innovativo, posto che con essa si individua una «nuova priorità» con riguardo agli interventi ammessi a finanziamento, «a prescindere dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale gli atti legislativi sono impugnabili anche se apparentemente confermativi»..

      6. – A propria volta l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria nel procedimento promosso con ricorso della Regione Piemonte, insistendo per il rigetto della domanda.

      L’art. 7 impugnato, infatti, non avrebbe attinenza con la materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, poiché da un lato si riferirebbe a misure che esulano da siffatte attività, e dall’altro lato riguarderebbe «l’energia in genere, e non l’energia elettrica in particolare».

      In ogni caso, la disposizione censurata si limiterebbe a disciplinare «fasi programmatorie preliminari», fermo restando che «la Regione potrà eventualmente far valere le sue ragioni contro il provvedimento del Consiglio dei ministri, se sconfinasse dalle sfere assegnate».

      Considerato in diritto

      1. – La Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

      La disposizione censurata stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «strategia energetica nazionale», indicando priorità e misure per il conseguimento di «obiettivi» rilevanti in campo energetico (comma 1), e che la proposta di cui si è detto, è elaborata in accordo con una «Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente» (comma 2).

      La ricorrente denuncia la norma nella parte in cui essa non prevede che la predeterminazione della «strategia energetica nazionale» sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali», in quanto titolari della potestà legislativa concorrente in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

      A sua volta la Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare numerose altre disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, ha censurato per analoghi motivi e con identiche conclusioni il solo comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che «la composizione della Conferenza» ivi prevista «non è indicata e, dunque, non è dato riscontrare alcun esplicito coinvolgimento delle Regioni» nella definizione della strategia energetica nazionale.

      Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, limitatamente all’odierno giudizio, anche l’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione alle materie dell’energia e del governo del territorio) e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal momento che tale disposizione prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’elenco dei giacimenti di idrocarburi cosiddetti «marginali», ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero, escludendo ogni forma di coinvolgimento delle Regioni, sia in fase di adozione del decreto, sia in fase di rilascio della concessione al nuovo titolare. La ricorrente chiede che venga introdotta l’intesa, con la Conferenza Stato-Regioni con riguardo al primo atto, e con ciascuna Regione interessata con riguardo al secondo atto.

      Infine, viene impugnato in questa sede dalla Regione Emilia-Romagna anche l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo al Fondo rotativo istituito dall’art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).

      La disposizione impugnata individua una nuova priorità di investimento del Fondo, costituita dai progetti relativi ad «infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».

      Tale disposizione, che la ricorrente ritiene attenere alle materie di competenza legislativa concorrente dell’energia, del governo del territorio e dell’ordinamento della comunicazione, sarebbe illegittima, non prevedendosi, in violazione del principio di leale collaborazione, l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sui programmi in questione.

      2. – Data la parziale identità e l’analogia delle censure sollevate i ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un’unica sentenza, mentre si riserva a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

      3. – Le censure relative all’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 non sono fondate.

      Il comma 1 di tale disposizione, infatti, disciplina la procedura mediante la quale il Governo può giungere a definire una «strategia energetica» nazionale, prevedendosi la necessità di una proposta in materia del Ministro dello sviluppo economico al Consiglio dei ministri e comunque la previa convocazione di un’apposita Conferenza nazionale sull’energia e sull’ambiente.

      L’Avvocatura dello Stato erra nel negare che la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» possa venire distinta da una più ampia nozione di politica energetica, che farebbe capo esclusivamente allo Stato in fase di «programmazione» degli interventi strategici necessari. Questa Corte, infatti, ha già affermato che l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla corrispondente nozione di «politica energetica nazionale» utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sentenza n. 383 del 2005).

      Nel contempo, al fine di preservare «gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento» (sentenza n. 248 del 2006), non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare.

      È a tale funzione di indirizzo preliminare, piuttosto che alla predeterminazione legislativa del contenuto delle misure che ne costituissero il concreto esercizio, che si rivolge la disposizione impugnata.

      Essa, in particolare, si limita a determinare finalisticamente, e nell’esercizio della competenza statale concernente i principi fondamentali della materia energia, «obiettivi» strategici in campo energetico, omettendo del tutto la descrizione dell’oggetto delle «misure» a ciò necessarie.

      Va da sé, pertanto, che le Regioni ben potranno attivare i rimedi che l’ordinamento offre loro, e tra questi l’accesso a questa Corte, nel caso in cui tali misure, una volta adottate, dovessero rivelarsi lesive della sfera di competenza regionale, mentre, alcun carattere invasivo di tale sfera riveste in sé la disposizione impugnata.

      Pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (che, contrariamente a quanto eccepito dall’Avvocatura, viene indicata dalla Regione Piemonte, oltre che dalla Regione Emilia-Romagna, a sostegno del ricorso), non se ne può infatti dedurre la impossibilità per il legislatore statale di determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un settore in profondo mutamento dopo – tra l’altro – la determinazione di riaprire la sperimentazione sul versante della produzione energetica nucleare, l’accresciuta diversificazione delle fonti di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in considerazione dell’importanza del dibattito sulla sostenibilità ambientale nella produzione e nell’uso dell’energia.

      Lo stesso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente risponderà alla naturale esigenza di rendere partecipi di questo confronto preliminare anche i responsabili della gestione di tutti i settori dell’amministrazione regionale e locale toccati da scelte del genere (unitamente a tutti gli altri soggetti che il Governo riterrà opportuno coinvolgere), senza che da ciò possa ovviamente derivare alcun vincolo al Governo, con riguardo alla determinazione della politica generale.

      4. – La Regione Emilia-Romagna avanza un duplice rilievo di incostituzionalità in rifermento all’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che nella procedura ivi disciplinata e relativa alla attribuzione ad altro titolare della concessione di «giacimenti di idrocarburi definiti marginali», secondo quanto prevede il comma 2 del medesimo art. 8, anzitutto sarebbe esclusa l’intesa della Regione interessata relativamente al nuovo atto di attribuzione del giacimento, malgrado le competenze regionali in tema di energia e di governo del territorio.

      Questa prima censura non è fondata, a causa dell’erroneo presupposto interpretativo assunto.

      La disposizione censurata, infatti, non esclude la partecipazione della Regione interessata alla procedura concessoria, che era prevista (sentenza n. 383 del 2005) al momento della adozione della norma impugnata dall’art. 1, comma 7, lettera n), e comma 78, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia); quest’ultima legge è stata successivamente modificata ad opera dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che ha introdotto, all’art. 1, un apposito comma 82-ter, ribadendo che la concessione è rilasciata in seguito ad un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del precedente comma 7, lettera n), ovvero, senza dubbio alcuno, le Regioni interessate.

      È in attuazione di queste specifiche disposizioni legislative che l’art.. 9 del d.m. 30 giugno 2009 (Disciplina e modalità di attuazione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali) prevede espressamente che la «concessione di coltivazione di giacimento marginale è attribuita, nei termini previsti dalla legge n. 239 del 23 agosto 2004, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato, per le attività in terraferma, d’intesa con la Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale da parte dell’amministrazione competente».

      Resta pertanto assodato che la necessità dell’intesa con la Regione, già prevista in via generale dalla legislazione vigente, non è stata superata dalla disposizione censurata.

      La seconda censura avanzata dalla Regione ricorrente concerne, invece, la mancata partecipazione regionale alla determinazione del decreto ministeriale previsto nel comma 3 dell’art. 8, dal momento che questo interverrebbe nelle materie concorrenti dell’energia e del governo del territorio.

      Questa Corte osserva che tale decreto disciplina le modalità con cui debbono svolgersi le «procedure competitive» per l’assegnazione della concessione ad altro titolare, sicché è evidente che, unitamente alla materia concorrente dell’energia, esso interseca l’area riservata alla competenza esclusiva dello Stato avente ad oggetto la tutela della concorrenza.

      Conformemente a quanto deciso di recente in un caso analogo (sentenza n. 1 del 2008, al punto 7.3 del Considerato in diritto), deve riconoscersi la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate. Anche in questo caso «va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell’adozione del decreto in questione».

      5. – La Regione Emilia-Romagna censura anche l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008 (recante «promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni»), il quale aggiunge il comma c-ter all’art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, disposizione che determina i criteri prioritari di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

      La ricorrente ritiene lese le proprie competenze in materia di energia, governo del territorio ed ordinamento della comunicazione, posto che la norma impugnata non subordina all’intesa con la Conferenza Stato-Regioni la formulazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei programmi relativi alle infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione.

      Questa Corte deve sul punto rilevare che, unitamente alle competenze regionali sopra individuate, concorrono nel caso di specie interessi, facenti capo al Fondo rotativo, ascrivibili nel contempo ad una sfera riservata alla legislazione statale in via esclusiva..

      Con riguardo alla rete di infrastrutture di comunicazione elettronica, ma con argomenti certamente estensibili alla rete energetica e della telecomunicazione, si è infatti già posta in luce «l’incidenza che un’efficiente rete» «può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese» (sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo non già una finalità di «aiuto» di Stato alle imprese, in sé incompatibile con la tutela della concorrenza (sentenza n. 63 del 2008), quanto, invece, la realizzazione di «programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato.

      Il concorso di tali competenze, non potendosi formulare un giudizio di prevalenza dell’una sull’altra, implica il ricorso a strumenti di leale collaborazione, che «possono assumere, rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto dell’intervento finanziario statale sulle competenze regionali» (sentenza n. 168 del 2008).

      Nel caso di specie, questa Corte ritiene sufficiente per l’autonomia regionale l’assunzione del parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi che il Ministero dello sviluppo economico predispone ai sensi della disposizione impugnata: essa, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede tale requisito.

      per questi motivi

      LA CORTE COSTITUZIONALE

      riuniti i ricorsi e riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso di cui al reg. ric. n. 69 del 2008;

      dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l’attribuzione della concessione ad altro titolare;

      dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

      dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

      dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento all’art.. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell’intesa con la Regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi..

      Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009.

      F.to:

      Francesco AMIRANTE, Presidente

      Ugo DE SIERVO, Redattore

      Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

      Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009.

      Il Direttore della Cancelleria

      F.to: DI PAOLA

    13. Daniele Rovai scrive:

      Riva non capisco! Vuoi dirmi che la Corte Costituzionale è il braccio armato degli ambientalisti? Semplicemente la legge in alcune sue parti è incostituzionale.

      Insomma: uno ci prova. Se passa….

      Se andiamo a leggere le leggi nucleari della legge 99/09 - legge Sviluppo - ad un certo punto si dice che se l’ente locale non è daccordo ad istallare sul suo territorio un impianto nucleare grazie all’articolo 120 della Costituzione lo stato può superare quel divieto locale. Prego tutti di andarsi a leggere l’articolo è spiegarmi in che modo si può applicare. Ed infatti le regioni si sono appellate alla Corte Costituzionale perché la norma in questione è anticostuzionale.

      Infine, per dirti come lavora questo governo, sempre nella legge 99/09 c’é un articolo che DELEGA il governo a normare il nucleare. La DELEGA viene data per un arco temporale definito - 1 anno - e nei CRITERI E PRINCIPI che devono essere rispettati nello scrivere i DECRETI LEGISLATIVI c’é scritto che l’AGENZIA DI SICUREZZA NUCLEARE doveva essere operativa dopo 3 mesi dalla pubblicazione della legge in CU, cioè novembre 2009, e che i DECRETI LEGISLATIVI dovevano essere pronti entro 6 mesi, cioè a febbraio 2010. Un decreto è stato licenziato in bozza da poco e deve fare un iter complesso. Per farla breve: il governo rischia di non rispettare alcuni CRITERI che definiscono l’attuazione della LEGGE DELEGA. C’é la possibilità che il PARLAMENTO revochi la delega. E’ chiaro che con questa maggioranza sarà dificle che avvenga. Ciò non toglie che l’ASN non esiste ancora e che i DECRETI LEGISLATIVI saranno licenziati oltre febbraio 2010. Il governo per capirci non rispetta la legge!

      Non ci sono toghe colorate Riva, ma maggioranze e governi - e ci metto anche quelli di centro sinistra - che comandano senza rispettare le regole del gioco.
      E non gli frega niente del nuclere, del solare, dell’eolico. Gli frega solo con cosa fare soldi e farli fare ai compagni industriali - anche rossi devo dire.
      Perciò il nucleare diventa il mega cantiere da 5 miliardi da spartirsi. Perciò le rinnovabili diventano terra di conquista speculativa.

      Detto questo prendo spunto dalla mia risposta a Riva per dire che:
      • delle nostre necessità non frega niente al “partito-industria” che ci governa cambiando casacca ogni tanto;
      • evviva i vostri - e da oggi tornano ad essere anche miei - discorsi appassionati, anche se a volte ingenui, che le speculazioni di chi ci governa.

    14. Renzo Riva scrive:

      La classe politica di un Paese dove c’è la democrazia rispecchia le qualità dei votanti.
      Un popolo può anche instaurare la “dittatura” per via democratica mentre l’inverso costa sempre lacrime e sangue.

      C’è una parola “tucunano” per dire ladro in Argentina.
      Tucuman è una regione situata all’estremo Nord del Paese.

      Io che considero corrotta e delinquente la maggior parte della classe politica italiana ed a questo punto lo specchio mi dice delle qualità politiche dei suoi elettori.
      Questo però non m’impedisce di continuare nella mia azione che pur svolgendosi oggi anche in una formazione politica non ne subisco e non ne tollererei “dictat” per schieramento.
      Altro modo per partecipare alla cosa pubblica non me ne sono dati se non per consenso manifestato da chi ritiene valida la mia azione sul territorio.
      Comunque mai mi sono piegato a logiche politiche partitiche che spesse volte rispondono più a concetti di associazioni a delinquere.

      Riguardo alle istituzioni ti ricordo che per intervento/pressione di Scalfaro nel giro di una nottata non si ammise a referendum un quesito che la corte stessa aveva già accettato.

      Poi guarda la manfrina dei 98 miliardi di Euri sottratti al fisco dai gestori delle macchinette mangiasoldi che si concluderà con una multa solo milionaria.

      Poi se vuoi dimmi che mi sbaglio.

      Rovai,
      siccome sei di Pordenone fammi un fischio che potremmo anche incontrarci e conoscerci meglio.

      I miei dati
      Renzo Riva
      Via Avilla, 12
      33030 Buja - UD
      renzoslabar@yahoo.it
      349.3464656

    15. Daniele Rovai scrive:

      Riva non sono di Pordenone. Sono toscano e abito a Prato. Possiamo certamente conoscerci meglio anche via mail.

      Per quanto riguarda la politica sono daccordo con te. Io che mi considero un progressista oggi sono messo peggio di te.

      Certo che anche le istituzioni sono soggette a pressioni ma il tuo riferimento ai giudici ambientalisti non regge. Se poi dietro a quel no ci siano altre ragioni non lo so. Di sicuro a quei giudici dell’ambiente non frega niente. E non credo che le associazioni ambientaliste abbiano questa forza. Non dico nulla di nuovo nel dire che il PD a parole si dice antinuclerista ma poi, di fatto, è ben contento per foraggiare anche le sue aziende cooperative, che il lavoro “sporco” lo faccia questa maggioranza. Quindi se anche l’amico ti chiude la porta in faccia dimmi tu un ambientalista che potere può avere.

      Come ho detto se volessero veramente bloccare il governo su quest’azione basterebbe che il Parlamento rispettasse la legge togliendo la delega al governo. Ma non succederà certamente. Non lo vuole la maggioranza. Non lo vuole l’opposizione.

      Alla fine sai cosa succederà? Che nel 2020 avremo una centrale finita, costata tantissimo che rimarrà una cattedrale nel deserto. Però la comunità si ritroverà con un “mutuo” da pagare di 5-6 miliardi di euro. E tutto ricomincerà con qualche altra mega opera inutile.

      Viva noi!

    16. Renzo Riva scrive:

      Non attribuisco ai “Verdastri” un potere che non hanno ma a chi li manovra e comanda a bacchetta ovvero gli inossidabili COMUNISTI di ieri, di oggi, di sempre.
      Ricordi con Di Pietro al “mistero” dei LL. PP. che non potè niente sulla variante di valico? Perché? Perché D’Alema, per fini suoi non dichiarabili (tutte le opere, grandi e piccole ferme perché? Io dico perché non si potevano riscuotere tangenti) imputò alla contrarietà dei Verdastri la sua “non decisione”; e Di Pietro si dimise se non ricordo male.
      La CC quali interessi vuole tutelare? Quelli costituzionali?
      Non so se lerisposte le ho centrate tutte e se ti soddisfano ma a 60 anni non mi piego a nessun burattino e burattinaio.

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