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DDL Sviluppo - approvato al Senato ed ora passaggio veloce alla Camera

20 Maggio 2009 di Amministratore

Molti di voi sapranno ormai che giovedì 14 maggio è stato approvato in Senato il cosiddetto progetto di legge “DDL Sviluppo”, contenente tra l’altro anche importanti novitĂ  nel settore del nucleare civile.

Abbiamo aspettato qualche giorno in piĂą prima di parlarne perchè abbiamo atteso di avere il testo esatto in mano (la maggior parte dei media si è limitata a riportare soltanto info tratte da “veline” di agenzie di stampa eD è difficile credere che abbiano davvero mai letto il testo…).

Di tale progetto di legge ne parlammo già tempo fa quando il “DDL Sviluppo” fu approvato alla Camera il 4 novembre 2008.
Il “DDL Sviluppo” (piĂą precisamente Disegno Di Legge dal titolo “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchĂ© in materia di energia“) era stato quindi poi trasmesso al Senato il 7 novembre e denominato “Atto Senato n. 1195″.
Qui in Senato è rimasto diversi mesi ed ha subito diversi modifiche (a seguito dei molti emendamenti) ed il 14 maggio 2009 è stato approvato con 154 voti a favore, 98 contrari e 3 astenuti.

Avendo subito delle modifiche in Senato, adesso dovrà tornare alla Camera e lì essere di nuovo approvato ma senza alcuna ulteriore modifica se lo si vuol far diventare legge (si ricorda che la procedura di formazione di una legge richiede che entrambi i rami del Parlamento approvino uno stesso identico testo).
Il Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola ha dichiarato in questi giorni che il passaggio alla Camera sarĂ  veloce e senza modifiche in modo che il disegno di legge sia approvato prima dell’ estate e diventi così legge.

Il disegno di legge consta adesso in totale di 64 articoli (quando fu approvato alla Camera nel novembre 2008 aveva 33 articoli) e, si ricorderà, caratteristica di tale disegno di legge è la grande varietà di tematiche affrontate.

Gli articoli che hanno maggior attinenza con la tematica dell’ energia e del nucleare sono quelli che vanno dal art. 25 all’ art. 42.
Segue sotto la copia integrale del testo (così come approvato in Senato, ma come detto potrebbe ancora subire modifiche alla Camera!) proprio di questi articoli (viene usato il “grassetto” per mettere in risalto alcuni passaggi più notevoli).

[per quanto si sia usata la masssima attenzione, si chiede scusa per eventuali errori non voluti nel riportare il testo: la lunghezza del testo è davvero notevole ed è possibile qualche eventuale errore di copia\incolla e formattazione. Si aggiunge che c’è stata una grande lentezza da parte del Senato nel comunicare il testo ed c’è ancora da sottolineare che la prima versione del testo comunicato dal Senato presentava refusi, che si augura del tutto corretti nella versione qui poi usata.
Riscontrate qualche passaggio che non vi sembra correttamente logico?
SONO GRADITE VOSTRE SEGNALAZIONI: verificheremo la presenza di eventuali errori o meno
]

\\\\\\\\\\\\\\\\

Art. 25. (Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto delle norme in
tema di valutazione di impatto ambientale e
di pubblicita` delle relative procedure, uno o
piu` decreti legislativi di riassetto normativo
recanti la disciplina della localizzazione nel
territorio nazionale di impianti di produzione
di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei
sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato
e dei rifiuti radioattivi, nonche´ dei sistemi
per il deposito definitivo dei materiali
e rifiuti radioattivi e per la definizione delle
misure compensative da corrispondere e da
realizzare in favore delle popolazioni interessate.

I decreti sono adottati, secondo le modalita`
e i principi direttivi di cui all’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonche´ nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma
2 del presente articolo, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e successivamente delle Commissioni
parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri delle Commissioni parlamentari sono
espressi entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi dei decreti legislativi.
Con i medesimi decreti sono altresi` stabiliti
le procedure autorizzative e i requisiti
soggettivi per lo svolgimento delle attivita`
di costruzione, di esercizio e di disattivazione
degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 e` esercitata
nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a) previsione della possibilita` di dichiarare
i siti aree di interesse strategico nazionale,
soggette a speciali forme di vigilanza
e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza
dei siti, che soddisfino le esigenze di
tutela della salute della popolazione e dell’ambiente;
c) riconoscimento di benefi`ci diretti alle
persone residenti, agli enti locali e alle imprese
operanti nel territorio circostante il
sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte
nella costruzione o nell’esercizio degli
impianti e delle strutture, alle quali e` fatto
divieto di trasferire tali oneri a carico degli
utenti finali;
d) previsione delle modalita` che i titolari
di autorizzazioni di attivita` devono adottare
per la sistemazione dei rifiuti radioattivi
e dei materiali nucleari irraggiati e per lo
smantellamento degli impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici
predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso
l’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), e universita`;
f) determinazione delle modalita` di esercizio
del potere sostitutivo del Governo in
caso di mancato raggiungimento delle necessarie
intese con i diversi enti locali coinvolti,
secondo quanto previsto dall’articolo 120
della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l’esercizio
di impianti per la produzione di
energia elettrica nucleare e di impianti per
la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi
o per lo smantellamento di impianti nucleari
a fine vita e tutte le opere connesse siano
considerati attivita` di preminente interesse
statale e, come tali, soggette ad autorizzazione
unica rilasciata, su istanza del soggetto
richiedente e previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l’autorizzazione unica
sia rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita` di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241; l’autorizzazione
deve comprendere la dichiarazione di pubblica
utilita`, indifferibilita` e urgenza delle
opere, l’eventuale dichiarazione di inamovibilita`
e l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio dei beni in essa compresi; l’autorizzazione
unica sostituisce ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione,
licenza, nulla osta, atto di assenso
e atto amministrativo, comunque denominati,
ad eccezione delle procedure di valutazione
di impatto ambientale (VIA) e di valutazione
ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente
ottemperare, previsti dalle
norme vigenti, costituendo titolo a costruire
ed esercire le infrastrutture in conformita`
del progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative
ai requisiti e alle specifiche tecniche degli
impianti nucleari, gia` concesse negli ultimi
dieci anni dalle Autorita` competenti di
Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare
dell’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (AENOCSE)
o dalle autorita` competenti di Paesi
con i quali siano definiti accordi bilaterali
di cooperazione tecnologica e industriale
nel settore nucleare, siano considerate valide
in Italia, previa approvazione dell’Agenzia
per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai
controlli di sicurezza e di radioprotezione,
che devono comunque assicurare la massima
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle
amministrazioni locali, siano a titolo oneroso
a carico degli esercenti le attivita` nucleari e
possano essere svolti, in tempi certi e compatibili
con la programmazione complessiva
delle attivita`, avvalendosi anche del supporto
e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni
di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura
finanziaria e assicurativa contro il rischio
di prolungamento dei tempi di costruzione
per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione
unica;
n) previsione delle modalita` attraverso
le quali i produttori di energia elettrica nucleare
dovranno provvedere alla costituzione,
con contribuzione a carico dei medesimi produttori,
e alla gestione di un fondo per lo
smantellamento degli impianti nucleari e
opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento
finale dei rifiuti radioattivi, al termine
della vita operativa degli impianti, in
linea con le raccomandazioni della Commissione
europea e gli standard internazionali in
materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto
fondo possono essere attribuite, oltre
che alla provincia e al comune che ospitano
la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti
con quello in cui e` situata la centrale,
tenuto conto delle limitazioni d’uso del territorio;
o) previsione di opportune forme di informazione
diffusa e capillare per le popolazioni,
e in particolare per quelle coinvolte, al
fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione
degli interventi e per la gestione degli
impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione
delle norme prescrittive previste nei
decreti legislativi;
q) previsione, nell’ambito delle risorse
di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna
campagna di informazione alla popolazione
italiana sull’energia nucleare, con
particolare riferimento alla sua sicurezza e
alla sua economicita`.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa che comunque riguardino
le procedure di progettazione, approvazione
e realizzazione delle opere, infrastrutture e
insediamenti produttivi concernenti il settore
dell’energia nucleare e relative attivita` di
espropriazione, occupazione e asservimento
si applicano le disposizioni di cui all’articolo
246 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole:
«fonti energetiche rinnovabili» sono inserite
le seguenti: «, energia nucleare prodotta
sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al comma 1 possono
essere emanate, nel rispetto delle modalita` e
dei principi e criteri direttivi di cui ai commi
1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata
in vigore.

6. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Ai relativi
adempimenti si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

7. All’articolo 3 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 e` inserito
il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e` regolamentata la garanzia
finanziaria di cui al numero 1) della lettera
d) del comma 2».

——

Art. 26. (Energia nucleare)

1. Con delibera del CIPE, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge
su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, sono definite le tipologie degli
impianti per la produzione di energia
elettrica nucleare che possono essere realizzati
nel territorio nazionale
.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sono individuati,
senza nuovi o maggiori oneri ne´
minori entrate a carico della finanza pubblica,
i criteri e le misure atti a favorire la
costituzione di consorzi per la costruzione e
l’esercizio degli impianti di cui al comma
1, formati da soggetti produttori di energia
elettrica e da soggetti industriali anche riuniti
in consorzi.

3. L’articolo 1, comma 298, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e` sostituito dal seguente:
«298. A decorrere dal 1º gennaio 2009 e`
assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni
di euro mediante il versamento all’entrata del
bilancio dello Stato di una quota di pari importo
a valere sulle entrate derivanti dalla
componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia
elettrica, definito ai sensi dell’articolo
3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas, sono stabiliti
modalita` e termini per il versamento di
cui al presente comma».

——

Art. 27. (Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici
in campo energetico, le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono rivolgersi, nell’ambito
delle risorse disponibili, al Gestore dei
servizi elettrici Spa e alle societa` da esso
controllate. Il Gestore dei servizi elettrici
Spa e le societa` da esso controllate forniscono
tale supporto secondo modalita` stabilite
con atto di indirizzo del Ministro dello
sviluppo economico e, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adeguano lo statuto societario.

2. L’Autorita` per l’energia elettrica e il
gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici
Spa e dell’Acquirente unico Spa per il rafforzamento
delle attivita` di tutela dei consumatori
di energia, anche con riferimento alle attivita`
relative alle funzioni di cui all’articolo
2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14
novembre 1995, n. 481, nonche´ per l’espletamento
di attivita` tecniche sottese all’accertamento
e alla verifica dei costi posti a carico
dei clienti come maggiorazioni e ulteriori
componenti del prezzo finale dell’energia.
Dall’avvalimento del Gestore dei servizi
elettrici Spa e dell’Acquirente unico Spa da
parte dell’Autorita` per l’energia elettrica e
il gas non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di consentire la razionalizzazione
e l’efficienza delle strutture di natura
pubblicistica operanti nei settori dell’energia
elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione
gestionale mediante l’accorpamento
funzionale con altre strutture a totale partecipazione
pubblica esistenti, il fondo bombole
per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950,
n. 640, e l’Agenzia nazionale delle scorte
di riserva, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

4. Per incentivare l’utilizzazione dell’energia
elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i
comuni con popolazione fino a 20.000 residenti
possono usufruire del servizio di scambio
sul posto dell’energia elettrica prodotta,
secondo quanto stabilito dall’articolo 2,
comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, per gli impianti di cui sono
proprietari di potenza non superiore a 200
Kw, a copertura dei consumi di proprie
utenze, senza tener conto dell’obbligo di
coincidenza tra il punto di immissione e il
punto di prelievo dell’energia scambiata
con la rete e fermo restando il pagamento
degli oneri di rete.

5. La gestione in regime di separazione
contabile ed amministrativa del fondo bombole
per metano, di cui alla legge 8 luglio
1950, n. 640, e le funzioni dell’Agenzia nazionale
delle scorte di riserva, di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio
GPL (gas di petrolio liquefatto), di
cui al provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre
1977.

6. Il soggetto indicato al comma 5 succede
a titolo universale agli enti soppressi in ogni
rapporto, anche controverso, e ne acquisisce
le risorse finanziarie, strumentali e di personale,
senza oneri per la finanza pubblica.

7. Con atto di indirizzo strategico del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro
dell’economia e delle finanze sono ridefiniti
i compiti e le funzioni della societa` Sogin
Spa, prevedendo le modalita` per disporre
il conferimento di beni o rami di azienda
della societa` Sogin Spa ad una o piu` societa`,
partecipate dallo Stato in misura non inferiore
al 20 per cento, operanti nel settore
energetico.

8. Ai fini dell’attuazione dell’atto di indirizzo
strategico di cui al comma 7 e fino
alla sua completa esecuzione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, si provvede
alla nomina di un commissario e di
due vicecommissari per la societa` Sogin
Spa, mantenendo in capo ad essa in fase
transitoria gli attuali compiti, dipendenze e
fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti
al fine di assicurare una maggiore efficienza
nel settore. Il consiglio di amministrazione
della societa` Sogin Spa in carica alla data
di nomina dei commissari decade alla medesima
data.

9. Al fine di accelerare e assicurare l’attuazione
dei programmi per l’efficienza e il
risparmio energetico, nei limiti di stanziamento
a legislazione vigente, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, predispone un
piano straordinario per l’efficienza e il risparmio
energetico entro il 31 dicembre
2009 e lo trasmette alla Commissione europea.
Il piano straordinario, predisposto con
l’apporto dell’Agenzia di cui all’articolo 4
del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, contiene in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento
e l’armonizzazione tra le funzioni e i compiti
in materia di efficienza energetica svolti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione
di nuova edilizia a rilevante risparmio
energetico e la riqualificazione energetica
degli edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi
e delle iniziative attuati e in fase
di avvio, con definizione di strumenti per
la raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l’offerta
di servizi energetici da parte di categorie
professionali, organismi territoriali, imprese
e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori
di servizi energetici come definiti dall’articolo
2 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115, e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo
dei sistemi di microcogenerazione e
di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di
titoli di efficienza energetica e dei certificati
verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno
della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa
tali da permettere lo sviluppo reale
del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l’acquisto
e l’installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione
di prodotti, apparecchiature e processi
con sistemi ad alta efficienza, anche
estendendo l’applicazione dei certificati bianchi
e di standard di efficienza, anche prevedendo
forme di detassazione e l’istituzione di
fondi di rotazione per il finanziamento tramite
terzi nei settori dell’edilizia per uso civile
abitativo o terziario, delle infrastrutture,
dell’industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e
medie imprese e agevolare l’accesso delle
medesime all’autoproduzione, con particolare
riferimento alla microgenerazione distribuita,
all’utilizzo delle migliori tecnologie per l’efficienza
energetica e alla cogenerazione.

10. All’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 152, le parole: «31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2009, termine non prorogabile»;
b) al comma 162, le parole da: «A decorrere
dal 1º gennaio 2010» fino a: «all’interno
di apparati» sono soppresse;
c) il comma 163 e` abrogato.

11. All’attuazione della disposizione di cui
al comma 10, lettera a), si provvede, nel limite
massimo di 300.000 euro per l’anno
2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa prevista dall’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica.

12. All’articolo 2, comma 41, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, l’ultimo periodo
e` sostituito dai seguenti: «I criteri per l’erogazione
del Fondo di sviluppo delle isole minori
sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite
l’Associazione nazionale dei comuni delle
isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri
dell’interno e dell’economia e delle finanze,
sono individuati gli interventi ammessi
al relativo finanziamento, previa intesa
con gli enti locali interessati».

13. All’articolo 81, comma 18, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il secondo periodo e` inserito
il seguente: «La vigilanza dell’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas si applica ai
soli soggetti il cui fatturato e` superiore a
quello previsto dall’articolo 16, comma 1,
prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287».

14. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al fine di agevolare
e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con proprio decreto, definisce
norme, criteri e procedure standardizzate
che le amministrazioni responsabili
adottano ai fini dell’individuazione delle risorse
rinnovabili disponibili e dell’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio delle diverse
tipologie di impianti che utilizzano le
fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti
idroelettrici e geotermoelettrici con
potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce
criteri e meccanismi per migliorare la
raccolta e lo scambio delle informazioni. Le
norme e le procedure standardizzate sono definite
nel rispetto dei principi della semplificazione,
della certezza e della trasparenza
dell’azione amministrativa e della salvaguardia
della salute dei cittadini e della tutela
ambientale, nonche´ nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle amministrazioni
locali.

15. A decorrere dal 1Âş gennaio 2007, il segno
zonale non concorre alla determinazione
dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche,
gia` effettuate in corso d’anno, degli oneri di
dispacciamento dovuti al gestore della rete
elettrica nazionale.

16. Allo scopo di rendere piu` efficiente il
sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili,
l’obbligo, di cui all’articolo 11, commi
1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e` trasferito ai soggetti che concludono
con la societa` Terna Spa uno o piu`
contratti di dispacciamento di energia elettrica
in prelievo ai sensi della deliberazione
dell’Autorita` per l’energia elettrica e il gas
9 giugno 2006, n. 111/06.

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita` con
cui, a decorrere dall’anno 2011 e sulla base
dell’energia elettrica prelevata nell’anno precedente,
si procede all’attuazione di quanto
stabilito dal comma 16. Con il medesimo decreto
sono rimodulati gli incrementi della
quota minima di cui all’articolo 11, comma
2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento
di cui al comma 16 e coerentemente
con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili
assunti a livello nazionale e comunitario.

18. L’installazione e l’esercizio di unita` di
microcogenerazione cosi` come definite dall’articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati
alla sola comunicazione da presentare
alla autorita` competente ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. L’installazione e l’esercizio
di unita` di piccola cogenerazione, cosi`
come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina
della denuncia di inizio attivita` di cui agli ar
ticoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.

19. Allo scopo di promuovere l’utilizzo di
fonti rinnovabili per la produzione di energia
e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici,
ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
delle relative disposizioni di attuazione, i comuni
possono destinare aree appartenenti al
proprio patrimonio disponibile alla realizzazione
degli impianti per l’erogazione in
«conto energia» e dei servizi di «scambio
sul posto» dell’energia elettrica prodotta, da
cedere a privati cittadini che intendono accedere
agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere
contratti di scambio energetico con
il gestore della rete.

20. Al comma 2 dell’articolo 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito
dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza
semplice delle quote millesimali»
sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli
intervenuti in assemblea».

21. ll termine previsto dall’articolo 14 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
per l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione
e` prorogato di un anno, al fine
di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239.

22. All’articolo 1-sexies del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «sono soggetti a un’autorizzazione
unica» sono inserite le seguenti: «comprendente
tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all’esercizio degli stessi»,
dopo le parole: «la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati previsti dalle
norme vigenti» sono inserite le seguenti: «e
comprende ogni opera o intervento necessari
alla risoluzione delle interferenze con altre
infrastrutture esistenti» e dopo le parole:
«costituendo titolo a costruire e ad esercire
tali infrastrutture» sono inserite le seguenti:
«, opere o interventi,»;
b) al comma 3, dopo il secondo periodo
sono inseriti i seguenti: «Dalla data della comunicazione
dell’avviso dell’avvio del procedimento
ai comuni interessati, e` sospesa
ogni determinazione comunale in ordine
alle domande di permesso di costruire nell’ambito
delle aree potenzialmente impegnate,
fino alla conclusione del procedimento
autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia
perde efficacia decorsi tre anni
dalla data della comunicazione dell’avvio
del procedimento»;
c) il comma 4-bis e` sostituito dal seguente:
«4-bis. In caso di mancata definizione dell’intesa
con la regione o le regioni interessate
per il rilascio dell’autorizzazione, entro i novanta
giorni successivi al termine di cui al
comma 3, si provvede al rilascio della stessa
previa intesa da concludere in un apposito
comitato interistituzionale, i cui componenti
sono designati, in modo da assicurare una
composizione paritaria, rispettivamente dai
Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla
regione o dalle regioni interessate. Ove non
si pervenga ancora alla definizione dell’intesa,
entro i sessanta giorni successivi al termine
di cui al primo periodo, si provvede all’autorizzazione
con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione
del presidente della regione o delle
regioni interessate, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le regole
di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato
interistituzionale non spetta alcun compenso
o rimborso spese comunque denominati. Dall’attuazione
del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica»;
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti
i seguenti:
«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione
gli interventi di manutenzione su
elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione,
nella rimozione e nella sostituzione
di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo,
sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di
caratteristiche analoghe, anche in ragione
delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia
di inizio attivita` gli interventi sugli
elettrodotti che comportino varianti di lunghezza
non superiore a metri lineari 1.500
e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero
se ne discostino per un massimo di 40
metri lineari, e componenti di linea, quali,
a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori,
funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria,
sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra, aventi caratteristiche analoghe, anche
in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
Sono altresi` realizzabili mediante denuncia
di inizio attivita` varianti all’interno delle stazioni
elettriche che non comportino aumenti
della cubatura degli edifici. Tali interventi
sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita` a condizione che non siano in contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino
le norme in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio
di linee elettriche, nonche´ le norme tecniche
per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita` costituisce
parte integrante del provvedimento
di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
dell’opera principale.
4-octies. Il gestore dell’elettrodotto, almeno
trenta giorni prima dell’effettivo inizio
dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo
economico e, in copia, ai comuni interessati
la denuncia di inizio attivita`, accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta
da un progettista abilitato, e dal progetto
definitivo, che assevera la conformita`
delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli
adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche
´ il rispetto della normativa in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione
ed esercizio delle linee elettriche e
delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree
sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta
giorni decorre dalla data del rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole,
la denuncia e` priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e` provata
con la copia della denuncia di inizio attivita`
da cui risultino la data di ricevimento
della denuncia stessa, l’elenco dei documenti
presentati a corredo del progetto, l’attestazione
del professionista abilitato, nonche´ gli
atti di assenso eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro
il termine indicato al comma 4-octies riscontri
l’assenza di una o piu` delle condizioni
stabilite, informa il Ministero dello sviluppo
economico e notifica all’interessato
l’ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento.
4-duodecies. E` fatta salva la facolta` di ripresentare
la denuncia di inizio attivita`, con
le modifiche o le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa urbanistica
ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l’intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato
di collaudo finale, da presentare al
Ministero dello sviluppo economico, con il
quale attesta la conformita` dell’opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita`.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al
progetto definitivo approvato, sia in sede di
redazione del progetto esecutivo sia in fase
di realizzazione delle opere, ove non assumano
rilievo sotto l’aspetto localizzativo,
sono sottoposte al regime di inizio attivita`
gia` previsto al comma 4-sexies. Non assumono
rilievo localizzativo le varianti di tracciato
contenute nell’ambito del corridoio individuato
in sede di approvazione del progetto
ai fini urbanistici. In mancanza di diversa
individuazione costituiscono corridoio
di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto
previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all’interno
delle stazioni elettriche che non comportino
aumenti della cubatura degli edifici. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio
connesse alle varianti di tracciato prive
di rilievo localizzativo sono approvate ai
fini della dichiarazione di pubblica utilita`
dall’autorita` espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica
utilita`, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio. Ove assumano
rilievo localizzativo, le varianti sono approvate
dal Ministero dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare, con il consenso dei presidenti delle regioni
e province autonome interessate. Sono
fatte salve le norme in tema di pubblicita`».

23. All’articolo 1, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole:
«la costruzione e l’esercizio degli impianti
di energia elettrica di potenza superiore a
300 MW termici, gli interventi di modifica
o ripotenziamento, nonche´ le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili all’esercizio
degli stessi» sono inserite le seguenti: «, ivi
compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento
della rete elettrica di trasmissione nazionale
necessari all’immissione in rete dell’energia
prodotta».

24. All’articolo 179, comma 6, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e` aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le predette funzioni comprendono
anche quelle relative all’esercizio
dei poteri espropriativi previsti dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica
utilita`, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
quelle relative alle autorizzazioni delle varianti
da apportare al progetto definitivo approvato
dal CIPE, sia in sede di redazione
del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione
delle opere, che non assumono rilievo
sotto l’aspetto localizzativo ai sensi dell’articolo
169, comma 3, quarto periodo, del presente
codice e non comportano altre sostanziali
modificazioni rispetto al progetto approvato».

25. Agli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati con carbon fossile di
nuova generazione, se allocati in impianti industriali
dismessi, nonche´ agli impianti di
produzione di energia elettrica a carbon fossile,
qualora sia stato richiesto un aumento
della capacita` produttiva, si applicano, alle
condizioni ivi previste, le disposizioni di
cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

26. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, uno o piu` decreti
legislativi al fine di determinare un
nuovo assetto della normativa in materia di
ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche
che garantisca, in un contesto di sviluppo
sostenibile del settore e assicurando
la protezione ambientale, un regime concorrenziale
per l’utilizzo delle risorse geotermiche
ad alta temperatura e che semplifichi i
procedimenti amministrativi per l’utilizzo
delle risorse geotermiche a bassa e media
temperatura. La delega e` esercitata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
e con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia`
previsto all’articolo 10, comma 3, della legge
9 dicembre 1986, n. 896, l’allineamento
delle scadenze delle concessioni in essere facendo
salvi gli accordi intercorsi tra regioni
ed operatori, gli investimenti programmati e
i diritti acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari
da prendere a riferimento per lo
svolgimento, da parte delle regioni, delle
procedure concorrenziali ad evidenza pubblica
per l’assegnazione di nuovi permessi
di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni
per la coltivazione di risorse geotermiche
ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare,
senza oneri ne´ diretti ne´ indiretti per la finanza
pubblica, l’indennizzo del concessionario
uscente relativamente alla valorizzazione
dei beni e degli investimenti funzionali
all’esercizio delle attivita` oggetto di permesso
o concessione, nel caso di subentro
di un nuovo soggetto imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo
sfruttamento del gradiente geotermico o di
fluidi geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali
in materia di ricerca e coltivazione di risorse
geotermiche incompatibili con la nuova normativa.

27. Con effetto dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma
26, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e
6, e 10, comma 2, secondo periodo, della
legge 9 dicembre 1986, n. 896.

28. All’articolo 1, comma 2, del decretolegge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, dopo il primo periodo e` inserito il seguente:
«L’eventuale rifiuto regionale dell’intesa
deve essere espresso con provvedimento
motivato, che deve specificatamente
tenere conto delle risultanze dell’istruttoria
ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni
del dissenso dalla proposta ministeriale
di intesa».

29. L’articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, e` sostituito dal seguente:
«Art. 46. - (Procedure di autorizzazione
per la costruzione e l’esercizio di terminali
di rigassificazione di gas naturale liquefatto).
1. Gli atti amministrativi relativi
alla costruzione e all’esercizio di terminali
di rigassificazione di gas naturale liquefatto
e delle opere connesse, ovvero all’aumento
della capacita` dei terminali esistenti, sono rilasciati
a seguito di procedimento unico ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e d’intesa con la regione interessata,
previa valutazione di impatto ambientale ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento
giorni dalla data di presentazione della relativa
istanza. L’autorizzazione, ai sensi dell’articolo
14-ter, comma 9, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sostituisce ogni autorizzazione, con
cessione o atto di assenso comunque denominato,
ivi compresi la concessione demaniale
e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva
adozione e l’aggiornamento delle relative
condizioni economiche e tecnico-operative
da parte dei competenti organi del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi,
fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione,
concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione
e all’esercizio dei terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto e
delle opere connesse o all’aumento della capacita`
dei terminali esistenti. L’intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti
urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione
e di coordinamento comunque denominati
o sopraordinati alla strumentazione
vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica
della conformita` urbanistica dell’opera, e`
fatto obbligo di richiedere il parere motivato
degli enti locali nel cui territorio ricadono le
opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al
comma 1 siano ubicati in area portuale o in
area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione
comporti modifiche sostanziali del
piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente
il progetto di variante del piano
regolatore portuale e il progetto di terminale
di rigassificazione e il relativo complessivo
provvedimento e` reso anche in mancanza
del parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di cui all’articolo 5, comma 3, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi
casi, l’autorizzazione di cui al comma 1 e` rilasciata
di concerto anche con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce
anche approvazione della variante del
piano regolatore portuale».

30. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su richiesta del proponente, da
presentare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti
amministrativi in corso alla medesima
data.

31. L’articolo 8 della legge 24 novembre
2000, n. 340, e` abrogato, fatta salva la sua
applicazione ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge
per i quali non e` esercitata l’opzione di cui al
comma 30 del presente articolo.

32. I commi da 77 a 82 dell’articolo 1
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti
dai seguenti:
«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi
liquidi e gassosi in terraferma, di cui all’articolo
6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e` rilasciato a seguito
di un procedimento unico al quale partecipano
le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei princi
pi di semplificazione e con le modalita` di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso
consente lo svolgimento di attivita` di prospezione
consistente in rilievi geologici, geofisici
e geochimici, eseguiti con qualunque
metodo o mezzo, e ogni altra operazione
volta al rinvenimento di giacimenti, escluse
le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio
del permesso di ricerca e` data comunicazione
ai comuni interessati.
78. L’autorizzazione alla perforazione del
pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti
e delle opere necessari, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili
all’attivita` di perforazione, che sono dichiarati
di pubblica utilita`, e` concessa, previa valutazione
di impatto ambientale, su istanza
del titolare del permesso di ricerca, da parte
dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia competente, a seguito
di un procedimento unico, al quale partecipano
la regione e gli enti locali interessati,
svolto nel rispetto dei principi di semplifica
zione e con le modalita` di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi
e gassosi in mare, di cui all’articolo 6
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive
modificazioni, e` rilasciato a seguito di
un procedimento unico al quale partecipano
le amministrazioni statali interessate, svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione
e con le modalita` di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento
di attivita` di prospezione consistente in rilievi
geologici, geofisici e geochimici, eseguiti
con qualunque metodo o mezzo, e
ogni altra operazione volta al rinvenimento
di giacimenti, escluse le perforazioni dei
pozzi esplorativi.
80. L’autorizzazione alla perforazione del
pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti
e delle opere necessari, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili
all’attivita` di perforazione e` concessa, previa
valutazione di impatto ambientale, su istanza
del titolare del permesso di ricerca di cui al
comma 79, da parte dell’ufficio territoriale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia
competente.
81. Nel caso in cui l’attivita` di prospezione
di cui al comma 79 non debba essere
effettuata all’interno di aree marine a qualsiasi
titolo protette per scopi di tutela ambientale,
di ripopolamento, di tutela biologica
o di tutela archeologica, in virtu` di leggi
nazionali o in attuazione di atti e convenzioni
internazionali, essa e` sottoposta a verifica
di assoggettabilita` alla valutazione di
impatto ambientale, di cui all’articolo 20
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78
si applicano le disposizioni dell’articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma
78 comportino variazione degli strumenti urbanistici,
il rilascio dell’autorizzazione di cui
al medesimo comma 78 ha effetto di variante
urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all’articolo
9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e` rilasciata a seguito
di un procedimento unico al quale partecipano
le amministrazioni competenti ai
sensi del comma 7, lettera n), del presente
articolo, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita` di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto
dei Ministri dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare sono
individuate le attivita` preliminari che non
comportano effetti significativi e permanenti
sull’ambiente che, in attesa della determinazione
conclusiva della conferenza di servizi,
l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia e` competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione
di idrocarburi in terraferma costituisce titolo
per la costruzione degli impianti e delle
opere necessari, degli interventi di modifica,
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
all’esercizio, che sono considerati
di pubblica utilita` ai sensi della legislazione
vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al
comma 82-quater comportino variazioni degli
strumenti urbanistici, il rilascio della concessione
di cui al medesimo comma 82-quater
ha effetto di variante urbanistica. Nel
procedimento unico di cui ai commi da 77
a 82-ter, e` indetta la conferenza di servizi
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell’ambito della quale si considera acquisito
l’assenso dell’amministrazione convocata se
questa non partecipa o se il suo rappresentante
non ne esprime in tale sede definitivamente
la volonta`.
82-sexies. Le attivita` finalizzate a migliorare
le prestazioni degli impianti di coltivazione
di idrocarburi, compresa la perforazione,
se effettuate a partire da opere esi
stenti e nell’ambito dei limiti di produzione
ed emissione dei programmi di lavoro gia`
approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata
dall’Ufficio nazionale minerario per
gli idrocarburi e la geotermia».

33. Le disposizioni di cui ai commi da 77
a 82-sexies dell’articolo 1 della legge 23
agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal
comma 32 del presente articolo, si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonche´
ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti,
eccetto quelli per i quali sia completata
la procedura per il rilascio dell’intesa
da parte della regione competente.

34. Il Comitato centrale metrico istituito
dall’articolo 7 del regio decreto 9 gennaio
1939, n. 206, e successive modificazioni, e`
soppresso.

35. Laddove per disposizione di legge o di
regolamento e` previsto che debba essere acquisito
il parere tecnico del Comitato centrale
metrico, il Ministero dello sviluppo economico
puo` chiedere un parere facoltativo
agli istituti metrologici primari, di cui all’articolo
2 della legge 11 agosto 1991, n. 273,
ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula
convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.

36. Lo svolgimento di attivita` di analisi e
statistiche nel settore dell’energia, previste
dalla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio COM(2006)850 def.,
nonche´ l’avvio e il monitoraggio, con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, dell’attuazione della strategia
energetica nazionale di cui all’articolo 7
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n, 133, sono effettuati dal Ministero
dello sviluppo economico entro il limite
massimo di 3 milioni di euro per il
2009. Al relativo onere si provvede, per
l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica.

37. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
emana un decreto volto a definire le prescrizioni
relative alla posa in opera degli impianti
di produzione di calore da risorsa geotermica,
ovvero sonde geotermiche, destinati
al riscaldamento e alla climatizzazione di
edifici, per cui e` necessaria la sola dichiarazione
di inizio attivita`.

38. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge
9 dicembre 1986, n. 896, e` sostituito dal seguente:
«1. L’esecuzione dei pozzi di profondita`
fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione
di acque calde, comprese quelle
sgorganti da sorgenti, per potenza termica
complessiva non superiore a 2.000 chilowatt
termici, anche per eventuale produzione di
energia elettrica con impianti a ciclo binario
ad emissione nulla, e` autorizzata dalla regione
territorialmente competente con le modalita`
previste dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici,
di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775».

39. La temperatura convenzionale dei reflui
di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre
1986, n. 896, e` pari a 15 gradi centigradi.

40. All’articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma
4 e` inserito il seguente:
«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati
a biomassa e per impianti fotovoltaici,
ferme restando la pubblica utilita` e le
procedure conseguenti per le opere connesse,
il proponente deve dimostrare nel corso del
procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione,
la disponibilita` del suolo su cui
realizzare l’impianto».

41. All’allegato IV alla Parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole:
«energia, vapore ed acqua calda» sono
aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva
superiore a 1 MW»;
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole:
«sfruttamento del vento» sono aggiunte
le seguenti: «con potenza complessiva superiore
a 1 MW».

42. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e successive modificazioni,
e` soppresso.

43. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e` sostituito
dal seguente:
«2. Nell’ambito della disciplina di cui al
comma 1, l’energia elettrica prodotta puo` essere
remunerata a condizioni economiche di
mercato per la parte immessa in rete e nei limiti
del valore eccedente il costo sostenuto
per il consumo dell’energia».

44. Ai fini del miglior perseguimento delle
finalita` di incremento della produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili sull’intero
territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, l’articolo
9-ter del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e` sostituito
dal seguente:
«Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali
degli impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani). – 1. Ai fini di prevenire le
emergenze nel settore dello smaltimento dei
rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e
di incrementare la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto
delle attribuzioni delle regioni e della normativa
europea sulla gestione dei rifiuti, e` istituita
la Cabina di regia nazionale per il coordinamento
dei piani regionali degli inceneritori
dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta
differenziata, la cui organizzazione e il cui
funzionamento sono disciplinati con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, utilizzando allo scopo le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente».

——

Art. 28. (Ridefinizione dei poteri dell’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas)

1. All’articolo 2, comma 5, della legge 14
novembre 1995, n. 481, e` aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i settori dell’energia
elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti
finali e di garantire mercati effettivamente
concorrenziali, le competenze ricomprendono
tutte le attivita` della relativa filiera».

2. All’articolo 1, comma 12, della legge
23 agosto 2004, n. 239, e` aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «L’Autorita` per l’energia
elettrica e il gas riferisce, anche in relazione
alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30
gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari
competenti sullo stato del mercato
dell’energia elettrica e del gas naturale e
sullo stato di utilizzo ed integrazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili».

3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente
articolo l’Autorita` per l’energia elettrica
e il gas provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

4. Alla lettera c) del comma 20 dell’articolo
2 della legge 14 novembre 1995,
n. 481, le parole: «lire 50 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 2.500».

——

Art. 29. (Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. E ` istituita l’Agenzia per la sicurezza nucleare.
L’Agenzia svolge le funzioni e i compiti
di autorita` nazionale per la regolamentazione
tecnica, il controllo e l’autorizzazione
ai fini della sicurezza delle attivita` concernenti
gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,
la gestione e la sistemazione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali nucleari provenienti
sia da impianti di produzione di
elettricita` sia da attivita` mediche ed industriali,
la protezione dalle radiazioni, nonche´
le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione,
l’esercizio e la salvaguardia degli
impianti e dei materiali nucleari, comprese
le loro infrastrutture e la logistica
.

2. L’Agenzia e` composta dalle strutture
dell’attuale Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale dell’ISPRA e dalle
risorse dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia
e l’ambiente (ENEA), attualmente
preposte alle attivita` di competenza dell’Agenzia
che le verranno associate
.

3. L’Agenzia opera con indipendenza di
giudizio e di valutazione e in piena autonomia
tecnico-scientifica e regolamentare
, avvalendosi
di personale qualificato ed altamente
specializzato. L’Agenzia svolge le
funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o
maggiori oneri ne´ minori entrate a carico
della finanza pubblica e nel limite delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente di cui al comma
17.

4. L’Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare
e sulla radioprotezione nel rispetto
delle norme e delle procedure vigenti a livello
nazionale, comunitario e internazionale,
applicando le migliori efficaci ed efficienti
tecniche disponibili, nell’ambito di priorita`
e indirizzi di politica energetica nazionale e
nel rispetto del diritto alla salute e all’ambiente
ed in ossequio ai principi di precauzione
suggeriti dagli organismi comunitari.
L’Agenzia presenta annualmente al Parlamento
una relazione sulla sicurezza nucleare.
L’Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con
le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni
europee e internazionali d’interesse
per lo svolgimento dei compiti e delle
funzioni assegnati, anche concludendo accordi
di collaborazione.

5. L’Agenzia e` la sola autorita` nazionale
responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
.
In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni
pubbliche in riferimento alle attivita`
di cui al comma 1 sono soggette al preventivo
parere obbligatorio e vincolante dell’Agenzia;
b) l’Agenzia ha la responsabilita` del
controllo e della verifica ambientale sulla gestione
dei rifiuti radioattivi;
c) l’Agenzia svolge ispezioni sugli impianti
nucleari nazionali e loro infrastrutture,
al fine di assicurare che le attivita` non producano
rischi per le popolazioni e l’ambiente
e che le condizioni di esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell’Agenzia, nell’esercizio
delle loro funzioni, sono legittimati ad
accedere agli impianti e ai documenti e a
partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e
delle garanzie di qualita`, l’Agenzia richiede
ai soggetti responsabili del progetto, della
costruzione e dell’esercizio degli impianti
nucleari, nonche´ delle infrastrutture pertinenziali,
la trasmissione di dati, informazioni e
documenti;
f) l’Agenzia emana e propone regolamenti,
standard e procedure tecniche e pubblica
rapporti sulle nuove tecnologie e meto
dologie, anche in conformita` alla normativa
comunitaria e internazionale in materia di sicurezza
nucleare e di radioprotezione;
g) l’Agenzia puo` imporre prescrizioni e
misure correttive, diffidare i titolari delle
autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei
propri provvedimenti, o in caso di mancata
ottemperanza da parte dei medesimi soggetti
alle richieste di esibizione di documenti ed
accesso agli impianti o a quelle connesse all’effettuazione
dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni o i documenti acquisiti
non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto
costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie
non inferiori nel minimo a 25.000
euro e non superiori nel massimo a 150 milioni
di euro, nonche´ disporre la sospensione
delle attivita` di cui alle autorizzazioni e proporre
alle autorita` competenti la revoca delle
autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non
si applica quanto previsto dall’articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Gli importi delle sanzioni
irrogate dall’Agenzia sono versati, per
il funzionamento dell’Agenzia stessa, al
conto di tesoreria unica, ad essa intestato,
da aprire presso la tesoreria dello Stato ai
sensi dell’articolo 1, primo comma, della
legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’Agenzia comunica
annualmente all’Amministrazione vigilante
e al Ministero dell’economia e delle
finanze gli importi delle sanzioni complessivamente
incassati. Il finanziamento ordinario
annuale a carico del bilancio dello Stato di
cui ai commi 17 e 18 del presente articolo
e` corrispondentemente ridotto per pari importi.
L’Agenzia e` tenuta a versare, nel medesimo
esercizio, anche successivamente all’avvio
dell’ordinaria attivita`, all’entrata del
bilancio dello Stato le somme rivenienti dal
pagamento delle sanzioni da essa incassate
ed eccedenti l’importo del finanziamento ordinario
annuale ad essa riconosciuto a legislazione
vigente;
h) l’Agenzia informa il pubblico con
trasparenza circa gli effetti sulla popolazione
e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti
dovuti alle operazioni degli impianti nucleari
ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia
in situazioni ordinarie che straordinarie;
i) l’Agenzia definisce e controlla le procedure
che i titolari dell’autorizzazione all’esercizio
o allo smantellamento di impianti
nucleari o alla detenzione e custodia di materiale
radioattivo devono adottare per la sistemazione
dei rifiuti radioattivi e dei materiali
nucleari irraggiati e lo smantellamento degli
impianti a fine vita nel rispetto dei migliori
standard internazionali, fissati dall’Agenzia
internazionale dell’energia atomica (AIEA).

6. Nell’esercizio delle proprie funzioni,
l’Agenzia puo` avvalersi, previa la stipula di
apposite convenzioni, della collaborazione
delle agenzie regionali per l’ambiente.

7. Per l’esercizio delle attivita` connesse ai
compiti ed alle funzioni dell’Agenzia, gli
esercenti interessati sono tenuti al versamento
di un corrispettivo da determinare,
sulla base dei costi effettivamente sostenuti
per l’effettuazione dei servizi, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. L’Agenzia e` organo collegiale composto
dal presidente e da quattro membri. I
componenti dell’Agenzia sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei
ministri
. Il Presidente del Consiglio dei ministri
designa il presidente dell’Agenzia, due
membri sono designati dal Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
e due dal Ministro dello sviluppo economico.
Prima della deliberazione del Consiglio dei
ministri, le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere e possono
procedere all’audizione delle persone individuate.
In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favo
revole espresso dalle predette Commissioni.
Il presidente e i membri dell’Agenzia sono
scelti tra persone di indiscusse moralita` e indipendenza,
di comprovata professionalita` ed
elevate qualificazione e competenza nel settore
della tecnologia nucleare, della gestione
di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare,
della radioprotezione, della tutela dell’ambiente
e della sicurezza sanitaria. La carica
di componente dell’Agenzia e` incompatibile
con incarichi politici elettivi, ne´ possono
essere nominati componenti coloro
che abbiano interessi di qualunque natura
in conflitto con le funzioni dell’Agenzia. Il
Governo trasmette annualmente al Parlamento
una relazione sulla sicurezza nucleare
predisposta dall’Agenzia
.

9. Il presidente dell’Agenzia ha la rappresentanza
legale dell’Agenzia, ne convoca e
presiede le riunioni. Per la validita` delle riunioni
e` richiesta la presenza del presidente e
di almeno due membri. Le decisioni dell’Agenzia
sono prese a maggioranza dei presenti.

10. Sono organi dell’Agenzia il presidente
e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore
generale e` nominato collegialmente dall’Agenzia
all’unanimita` dei suoi componenti e
svolge funzioni di direzione, coordinamento
e controllo della struttura. Il collegio dei revisori
dei conti, nominato dal Ministro dell’economia
e delle finanze, e` composto da
tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni
di presidente scelto tra dirigenti del dipartimento
della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle finanze,
e da due componenti supplenti. Il collegio
dei revisori dei conti vigila, ai sensi
dell’articolo 2403 del codice civile, sull’osservanza
delle leggi e verifica la regolarita`
della gestione.

11. I compensi spettanti ai componenti
dell’Agenzia e dei suoi organi sono determinati
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro dello sviluppo
economico. Con il medesimo decreto e` definita
e individuata anche la sede dell’Agenzia.
Gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma sono coperti con le risorse
dell’ISPRA e dell’ENEA allo stato disponibili
ai sensi del comma 18.

12. Gli organi dell’Agenzia e i suoi componenti
durano in carica sette anni
.

13. A pena di decadenza il presidente, i
membri dell’Agenzia e il direttore generale
non possono esercitare, direttamente o indirettamente,
alcuna attivita` professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipendenti
di soggetti pubblici o privati ne´ ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura,
ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza
nei partiti politici, ne´ avere interessi
diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo o in
aspettativa, in ogni caso senza assegni, per
l’intera durata dell’incarico.

14. Per almeno trentasei mesi dalla cessazione
dell’incarico, il presidente, i membri
dell’Agenzia e il direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti di collaborazione, di consulenza
o di impiego con le imprese operanti
nel settore di competenza, ne´ con le relative
associazioni. La violazione di tale divieto e`
punita, salvo che il fatto costituisca reato,
con una sanzione amministrativa pecuniaria
pari ad un’annualita` dell’importo del corrispettivo
percepito. All’imprenditore che abbia
violato tale divieto si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore
a euro 150.000 e non superiore a euro
10 milioni, e, nei casi piu` gravi o quando
il comportamento illecito sia stato reiterato,
la revoca dell’atto autorizzativo. I limiti massimo
e minimo di tali sanzioni sono rivalutati
secondo il tasso di variazione annuo dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, e` approvato lo statuto dell’Agenzia,
che stabilisce i criteri per l’organizzazione,
il funzionamento, la regolamentazione
e la vigilanza della stessa in funzione
dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

16. Entro tre mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 15 e secondo
i criteri da esso stabiliti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico,
con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, e` approvato il regolamento
che definisce l’organizzazione e il
funzionamento interni dell’Agenzia.

17. Con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare sono individuate le risorse di personale
dell’organico del Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale dell’ISPRA,
che verranno trasferite all’Agenzia nel limite
di 50 unita`. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico sono individuate le risorse
di personale dell’organico dell’ENEA
e di sue societa` partecipate, che verranno trasferite
all’Agenzia nel limite di 50 unita`
. Il
personale conserva il trattamento giuridico
ed economico in godimento all’atto del trasferimento.
Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro
dello sviluppo economico, sono trasferite
all’Agenzia le risorse finanziarie, attualmente
in dotazione alle amministrazioni cedenti,
necessarie alla copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma,
assicurando in ogni caso l’invarianza della
spesa mediante corrispondente riduzione
delle autorizzazioni di spesa di cui al comma
18. Con lo stesso decreto sono apportate le
corrispondenti riduzioni della dotazione organica
delle amministrazioni cedenti.

18. Nelle more dell’avvio dell’ordinaria
attivita` dell’Agenzia e del conseguente afflusso
delle risorse derivanti dai diritti che
l’Agenzia e` autorizzata ad applicare e introitare
in relazione alle prestazioni di cui al
comma 5, agli oneri relativi al funzionamento
dell’Agenzia, determinati in 500.000
euro per l’anno 2009 e in 1.500.000 euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede,
quanto a 250.000 euro per l’anno 2009
e a 750.000 euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni,
come rideterminata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e,
quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e a
750.000 euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge
25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata
dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre
2008, n. 203.

19. Per l’amministrazione e la contabilita`
dell’Agenzia si applicano le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I
bilanci preventivi, le relative variazioni e i
conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
dell’economia e delle finanze. Il rendiconto
della gestione finanziaria e` approvato entro
il 30 aprile dell’anno successivo ed e` soggetto
al controllo della Corte dei conti. Il bilancio
preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.

20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento
di cui al comma 16, le funzioni
trasferite all’Agenzia per la sicurezza nu
cleare per effetto del presente articolo continuano
ad essere esercitate dal Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici gia` disciplinata dall’articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, o
dall’articolazione organizzativa dell’ISPRA
nel frattempo eventualmente individuata
con il decreto di cui all’articolo 28, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi
gli atti adottati e i procedimenti avviati o
conclusi dallo stesso Dipartimento o dall’articolazione
di cui al precedente periodo
sino alla medesima data.

21. L’Agenzia puo` essere sciolta per gravi
e motivate ragioni, inerenti al suo corretto
funzionamento e al perseguimento dei suoi
fini istituzionali, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e dello sviluppo economico.
In tale ipotesi, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, e` nominato un commissario
straordinario, per un periodo non
superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni
del presidente e dei membri dell’Agenzia,
eventualmente coadiuvato da due vice
commissari.

22. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

——

Art. 30. (Misure per l’efficienza del settore energetico)

1. La gestione economica del mercato del
gas naturale e` affidata in esclusiva al Gestore
del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il
Gestore organizza il mercato del gas naturale
secondo criteri di neutralita`, trasparenza,
obiettivita`, nonche´ di concorrenza. La disciplina
del mercato del gas naturale, predisposta
dal Gestore, e` approvata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentite
le competenti Commissioni parlamentari e
l’Autorita` per l’energia elettrica e il gas.

2. Il Gestore del mercato elettrico, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, assume la gestione delle offerte
di acquisto e di vendita del gas naturale
e di tutti i servizi connessi secondo criteri di
merito economico.

3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni
assunte dagli operatori ammessi ai mercati
organizzati e gestiti dal Gestore del mercato
elettrico, in qualunque forma prestate,
non possono essere distratte dalla destinazione
prevista, ne´ essere soggette ad azioni
ordinarie, cautelari o conservative da parte
dei creditori dei singoli partecipanti o del
Gestore del mercato elettrico, anche in caso
di apertura di procedure concorsuali. Non
opera, nei confronti dell’ammontare garantito,
la compensazione legale e giudiziale e
non puo` essere pattuita la compensazione volontaria.

4. Il Gestore del mercato elettrico definisce
le modalita` e i tempi di escussione delle
garanzie prestate nonche´ il momento in cui i
contratti conclusi sui mercati, la compensazione
e i conseguenti pagamenti diventano
vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati
e gestiti dal Gestore e, nel caso di
apertura di una procedura concorsuale nei
confronti di un partecipante, opponibili ai
terzi, compresi gli organi preposti alla procedura
medesima. Nessuna azione, compresa
quella di nullita`, puo` pregiudicare la definitivita`
di cui al periodo precedente. Le societa`
di gestione di sistemi di garanzia di cui agli
articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, possono
svolgere i servizi di compensazione, garanzia
e liquidazione anche con riferimento
ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato
organizzate e gestite dal Gestore ai sensi
del presente comma.

5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela
per i clienti finali del settore del gas, la
societa` Acquirente unico Spa quale fornitore
di ultima istanza garantisce la fornitura di
gas ai clienti finali domestici con consumi
annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni
di continuita`, sicurezza ed efficienza del servizio.

6. Al fine di garantire la competitivita` dei
clienti industriali finali dei settori dell’industria
manifatturiera italiana caratterizzati da
elevato e costante utilizzo di gas, il Governo
e` delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) procedere alla revisione delle norme
previste ai commi 2 e 3 dell’articolo 19 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
al fine di rendere il mercato del gas naturale
maggiormente concorrenziale;
b) definire misure che promuovano l’incontro
della domanda di gas dei clienti finali
industriali e di loro aggregazioni con l’offerta,
al fine di garantire l’effettivo trasferimento
dei benefi`ci della concorrenzialita`
del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

7. Entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, lo schema del
decreto legislativo di cui al comma 6 e` trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione,
il termine per l’esercizio della delega
e` differito di un periodo corrispondente al ritardo
medesimo, comunque non eccedente i
tre mesi dalla scadenza del termine di cui
al comma 6. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora
il termine per l’espressione del parere
decorra inutilmente, il decreto legislativo
puo` comunque essere emanato.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
dello sviluppo economico, sentita l’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas, adotta
gli indirizzi ai quali si attiene la societa` Acquirente
unico Spa al fine di salvaguardare la
sicurezza e l’economicita` degli approvvigionamenti
di gas per i clienti finali di cui
al comma 5. Con successivo decreto del Ministro
dello sviluppo economico e` stabilita la
data di assunzione da parte della societa` Acquirente
unico Spa della funzione di garante
della fornitura di gas per i clienti finali di cui
al medesimo comma 5.

9. Al fine di elevare il livello di concorrenza
del mercato elettrico nella regione Sardegna,
l’Autorita` per l’energia elettrica e il
gas, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e sulla base
di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo
economico, adotta misure temporanee
finalizzate ad ampliare l’offerta di energia
nella medesima regione mediante l’individuazione
di un meccanismo di mercato che
consenta l’acquisizione e la cessione di capacita`
produttiva virtuale sino alla completa
realizzazione delle infrastrutture energetiche
di integrazione con la rete nazionale.

10. Trascorsi novanta giorni dall’avvio del
meccanismo di cui al comma 9, l’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas determina le
modalita` per la cessazione, entro il 31 dicembre
2009, dell’applicazione delle condizioni
tariffarie per le forniture di energia
elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo
11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80.

11. Il regime di sostegno previsto per la
cogenerazione ad alto rendimento di cui al
secondo periodo del comma 1 dell’articolo
6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n. 20, e` riconosciuto per un periodo non inferiore
a dieci anni, limitatamente alla nuova
potenza entrata in esercizio dopo la data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
a seguito di nuova costruzione o rifacimento
nonche´ limitatamente ai rifacimenti
di impianti esistenti. Il medesimo regime di
sostegno e` riconosciuto sulla base del risparmio
di energia primaria, anche con riguardo
all’energia autoconsumata sul sito di produzione,
assicurando che il valore economico
dello stesso regime di sostegno sia in linea
con quello riconosciuto nei principali Stati
membri dell’Unione europea al fine di perseguire
l’obiettivo dell’armonizzazione ed evitare
distorsioni della concorrenza. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti
i criteri e le modalita` per il riconoscimento
dei benefi`ci di cui al presente comma
e all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, garantendo la non cumulabilita`
delle forme incentivanti.

12. Sono prorogati di un anno i termini
previsti dall’articolo 14, comma 1, lettere
b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, per l’entrata in esercizio degli
impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare
i diritti acquisiti ai sensi dell’articolo
1, comma 71, della legge 23 agosto
2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i
diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti
realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione
dell’articolo 1, comma 71, della legge
23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al
31 dicembre 2006, sono fatti salvi purche´ i
medesimi impianti:
a) siano gia` entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore
della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la
data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di
entrata in vigore della legge 23 agosto 2004,
n. 239, e prima della data del 31 dicembre
2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre
2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre
2009, purche´ i lavori di realizzazione
siano stati effettivamente iniziati prima della
data del 31 dicembre 2006.

13. All’articolo 2, comma 152, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «assegnati dopo il 31
dicembre 2007». All’articolo 2, comma 173,
della medesima legge n. 244 del 2007, dopo
le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti:
«o regioni».

14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione
4 della parte II dell’allegato X alla
Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole: «esclusivamente
meccanica» sono inserite le seguenti:
«e dal trattamento con aria, vapore o acqua
anche surriscaldata».

15. In conformita` a quanto previsto dall’articolo
2, comma 141, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, a decorrere dall’anno
2009, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas, e` aggiornato
trimestralmente il valore della componente
del costo evitato di combustibile di cui al
provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
marzo 1992, da riconoscere in acconto fino
alla fissazione del valore annuale di conguaglio.
Tali aggiornamenti sono effettuati sulla
base di periodi trimestrali di registrazione
delle quotazioni dei prodotti del paniere di
riferimento della componente convenzionale
relativa al valore del gas naturale di cui al
punto 3 della deliberazione dell’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas n. 154/08 del
21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche
di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo
altresi` conto dell’evoluzione dell’efficienza
di conversione e fermi restando i criteri di
calcolo del costo evitato di combustibile di
cui alla deliberazione della medesima Autorita`
n. 249/06 del 15 novembre 2006.

16. Per gli impianti di microcogenerazione
ad alto rendimento ai sensi della normativa
vigente, con decreto del Ministro dell’econo
mia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono stabilite
norme per la semplificazione degli adempimenti
relativi all’installazione dei dispositivi
e alle misure di carattere fiscale e per la definizione
di procedure semplificate in materia
di versamento delle accise e degli altri
oneri tributari e fiscali.

17. Il decreto di cui al comma 16 non
deve comportare minori entrate o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.

18. In deroga all’applicazione delle procedure
vigenti, l’Autorita` per l’energia elettrica
e il gas definisce entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge i criteri
e le modalita` per l’assegnazione delle risorse
interrompibili istantaneamente e interrompibili
con preavviso, da assegnare con procedure
di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente
le societa` utenti finali. Le maggiori
entrate eventualmente derivanti dall’applicazione
del presente comma sono destinate
all’ammodernamento della rete elettrica.
Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali
beneficiari per i sei mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente
legge.

19. I clienti finali che prestano servizi
di interrompibilita` istantanea o di emergenza
sono esentati, relativamente ai prelievi
di energia elettrica nei siti che hanno
contrattualizzato una potenza interrompibile
non inferiore a 70 MW per sito e solo per
la quota parte sottesa alla potenza interrompibile,
dall’applicazione dei corrispettivi
di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell’allegato
A della deliberazione dell’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas n. 111/06
del 9 giugno 2006.

20. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas propone
al Ministro dello sviluppo economico adeguati
meccanismi per la risoluzione anticipata
delle convenzioni CIP 6/92, da disporre
con decreti del medesimo Ministro, con i
produttori che volontariamente aderiscono a
detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione
anticipata da liquidare ai produttori
aderenti devono essere inferiori a quelli che
si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano
le convenzioni.

21. La validita` temporale dei bolli metrici
e della marcatura «CE» apposti sui misuratori
di gas con portata massima fino a 10
metri cubi/h e` di quindici anni, decorrenti
dall’anno della loro apposizione, in sede di
verificazione o accertamento della conformita`
prima della loro immissione in commercio.

22. Con proprio decreto di natura non regolamentare
il Ministro dello sviluppo economico,
sentita l’Autorita` per l’energia elettrica
e il gas, puo` stabilire una maggiore validita`
temporale rispetto a quella di cui al
comma 21, comunque non superiore a venti
anni, per particolari tipologie di misuratori
di gas che assicurano maggiori efficienza e
garanzie per i consumatori rispetto a quelli
attualmente installati in prevalenza.

23. Non puo` essere apposto un nuovo
bollo recante l’anno di verificazione o di fabbricazione
o di apposizione della marcatura
«CE» ai misuratori di gas sottoposti a verificazione
dopo la loro riparazione o rimozione.

24. Con decreto di natura non regolamentare,
il Ministro dello sviluppo economico
stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie
di misuratori e alla relativa normativa nazionale
e comunitaria, le modalita` di individuazione
dell’anno di apposizione dei bolli
metrici e della marcatura «CE».

25. Ai fini di una graduale applicazione
della prescrizione sul limite temporale dei
bolli metrici, l’Autorita` per l’energia elettrica
e il gas stabilisce, con proprio provvedimento,
le modalita` e i tempi per procedere
alla sostituzione dei misuratori volumetrici
di gas a pareti deformabili soggetti
a rimozione, assicurando che i costi
dei misuratori da sostituire non vengano
posti a carico dei consumatori ne´ direttamente
ne´ indirettamente. Al fine di consentire
l’innovazione tecnologica del parco
contatori gas, l’Autorita` per l’energia elettrica
e il gas potra` prevedere che la sostituzione
dei misuratori volumetrici di gas a
pareti deformabili mediante contatori elettronici
che adottino soluzioni tecnologicamente
avanzate quali la telelettura e la telegestione,
che assicurino vantaggi ai consumatori
finali quali una maggiore informazione
al cliente circa l’andamento reale
dei propri consumi nonche´ riduzioni tariffarie
conseguenti ai minori costi sostenuti
dalle imprese, sia esclusa dall’applicazione
del periodo precedente. Con il medesimo
provvedimento sono determinate le sanzioni
amministrative pecuniarie che l’Autorita`
puo` irrogare in caso di violazioni,
nella misura minima e massima di cui all’articolo
2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481.

26. Al comma 1 dell’articolo 23-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni
del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, e dell’articolo 46-bis del decretolegge
1Âş ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, in materia di distribuzione di
gas naturale».

27. Al fine di garantire e migliorare la
qualita` del servizio elettrico ai clienti finali
collegati, attraverso reti private con eventuale
produzione interna, al sistema elettrico
nazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, il Ministero
dello sviluppo economico determina, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nuovi criteri per
la definizione dei rapporti intercorrenti fra
il gestore della rete, le societa` di distribuzione
in concessione, il proprietario delle
reti private ed il cliente finale collegato a
tali reti. L’Autorita` per l’energia elettrica e
il gas e` incaricata dell’attuazione dei suddetti
criteri al fine del contemperamento e della
salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con
riferimento alla necessita` di un razionale utilizzo
delle risorse esistenti.

28. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e` sostituito
dal seguente:
«1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel
con contenuto in biodiesel inferiore o
uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche
del combustibile diesel previste
dalla norma CEN prEN 590 – Settembre
2008, possono essere immesse in consumo
sia presso utenti extra rete che in rete. Le
miscele con contenuto in biodiesel in misura
superiore al 7 per cento possono essere avviate
al consumo solo presso utenti extra
rete e impiegate esclusivamente in veicoli
omologati per l’utilizzo di tali miscele».

29. Nel regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 3 settembre
2008, n. 156, recante la disciplina per
l’applicazione dell’accisa agevolata sul biodiesel,
il limite del 5 per cento del contenuto
sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e` elevato
al 7 per cento.

——

Art. 31. (Semplificazione di procedure)

1. All’articolo 1, comma 24, lettera c),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
«e al comma 346 del medesimo articolo
1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai
commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».

——

Art. 32. (Impulso alla realizzazione del mercato
unico dell’energia elettrica attraverso lo sviluppo
di interconnector con il coinvolgimento
di clienti finali energivori)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione
del mercato unico dell’energia elettrica, la
societa` Terna Spa provvede, a fronte di specifico
finanziamento da parte di soggetti investitori
terzi, a programmare, costruire ed
esercire a seguito di specifici mandati dei
medesimi soggetti uno o piu` potenziamenti
delle infrastrutture di interconnessione con
l’estero nella forma di «interconnector» ai
sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, nonche´ le necessarie opere
di decongestionamento interno della rete di
trasmissione nazionale, in modo che venga
posto in essere un incremento globale fino
a 2000 MW della complessiva capacita` di
trasporto disponibile con i Paesi esteri, in
particolare con quelli confinanti con il nord
dell’Italia.

2. Terna Spa comunica un elenco di massima
di possibili infrastrutture da realizzare
ai sensi del comma 1 e delle relative opere
al Ministro dello sviluppo economico ed all’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dal termine di cui
al comma 2, Terna Spa organizza una procedura
concorsuale per la selezione dei soggetti
che intendono sostenere il finanziamento dei
singoli interconnector, specificando nel
bando le misure ed i corrispettivi di cui al
comma 6 per il singolo interconnector, le
condizioni del contratto di mandato da stipulare
con i soggetti aggiudicatari per la programmazione
e la progettazione dell’opera
e l’impegno che i medesimi soggetti devono
assumere a stipulare un successivo contratto
di mandato per la costruzione e l’esercizio
dell’interconnector, il cui perfezionamento
e` subordinato al rilascio di apposita esenzione,
per una durata pari a venti anni, dall’accesso
a terzi sulla capacita` di trasporto
che tali infrastrutture rendono disponibile,
secondo le modalita` di cui al decreto del Ministro
delle attivita` produttive 21 ottobre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 256 del 3 novembre 2005.

4. Ciascun interconnector che ottiene l’esenzione
di cui al comma 3 deve entrare in
servizio entro trentasei mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di rilascio dell’esenzione stessa; in
difetto, e` riconosciuto il diritto, da esercitare
entro i sessanta giorni successivi alla scadenza
del suddetto termine, a ciascuno dei
soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione
dell’infrastruttura ed ai relativi diritti
di utilizzazione della connessa capacita` di
trasporto, fermo restando il pagamento degli
oneri gia` sostenuti da Terna Spa in esecuzione
dei contratti di mandato di cui al
comma 3.

5. In considerazione dell’impatto che il significativo
incremento della capacita` complessiva
di interconnessione indotto dalle disposizioni
del presente articolo puo` avere
sulla gestione del sistema elettrico italiano
e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure
concorsuali di cui al comma 3 possono
partecipare esclusivamente clienti finali, anche
raggruppati in forma consortile fra loro,
che siano titolari di punti di prelievo ciascuno
con potenza impegnata non inferiore
a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione
della potenza impegnata mediamente
nel triennio precedente non inferiore
al 40 per cento escludendo i quindici giorni
di minori prelievi di energia elettrica su
base annua e che si impegnino a riduzioni
del proprio prelievo dalla rete, secondo modalita`
definite da Terna Spa, nelle situazioni
di criticita` in relazione al potenziamento del
sistema di interconnessione. Ciascun cliente
che soddisfa i requisiti di cui al precedente
periodo puo` partecipare alle procedure concorsuali
di cui al comma 3 per una quota
non superiore al valore della potenza disponibile
complessiva dei predetti punti di prelievo.
La perdita di titolarita` di punti di prelievo
di cui al presente comma comporta la
decadenza dai relativi diritti, ferme restando
le eventuali obbligazioni assunte nei confronti
di Terna Spa.

6. L’Autorita` per l’energia elettrica e il
gas, con provvedimenti da adottare entro
trenta giorni dal termine di cui al comma
2, disciplina misure volte a consentire, a partire
dalla conclusione del contratto di mandato
per la programmazione e la progettazione
di cui al comma 3 e fino alla messa
in servizio dell’interconnector e comunque
per un periodo non superiore a sei anni, l’esecuzione,
nei limiti della capacita` di trasporto
oggetto della richiesta di esenzione
di cui al comma 3, degli eventuali contratti
di approvvigionamento all’estero di energia
elettrica per la fomitura ai punti di prelievo
dei clienti finali selezionati. A tal fine, l’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas determina
i corrispettivi che i clienti finali selezionati
sono tenuti a riconoscere, in ragione
del costo efficiente per la realizzazione e la
gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento,
a Terna Spa a fronte delle predette
misure, nonche´ le modalita` per la copertura
delle eventuali differenze maturate in capo
a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi
conseguenti al rendere possibile l’esecuzione
dei contratti di approvvigionamento all’estero
nell’ambito delle medesime misure.

7. Per i casi in cui i soggetti selezionati
esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione
dell’infrastruttura ai sensi del
comma 4, i provvedimenti dell’Autorita` per
l’energia elettrica ed il gas di cui al comma
6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di
avvalersi delle misure di cui al medesimo
comma, a fronte dei relativi corrispettivi,
non oltre l’esercizio del diritto di rinuncia.

8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure
di cui al presente articolo vengono ridotte,
se esistenti, le obbligazioni di erogazione
dei servizi di interrompibilita` istantanea
e con preavviso resi a Terna Spa nella
misura del 20 per cento rispetto agli ammontari
vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, con conseguente riduzione
del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno
diritto per il periodo rimanente sotteso alle
succitate obbligazioni. Le quote non coperte
dei servizi di interrompibilita` a seguito delle
suddette riduzioni vengono eventualmente
riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione
delle necessita` di sistema, a soggetti
diversi dai predetti clienti finali. Con l’estinguersi
delle suddette obbligazioni, i clienti
finali selezionati non sono ammessi all’erogazione
dei servizi di interrompibilita` istantanea
e con preavviso eventualmente richiesti
da Terna Spa che potranno invece essere
resi, con le medesime modalita` attualmente
in vigore, da clienti finali diversi da quelli
selezionati.

9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni
di erogazione dei servizi di interrompibilita`,
che si rendessero eventualmente
disponibili, ai migliori offerenti selezionati
mediante un’asta al ribasso a valere sul corrispettivo
per il servizio da rendere, disciplinata
dall’Autorita` per l’energia elettrica e il
gas che opera per minimizzare il corrispettivo
di dispacciamento imposto all’utenza finale
a remunerazione del complessivo servizio
di interrompibilita`, anche ai fini della
riallocazione di cui al comma 8.

——

Art. 33. (Reti interne di utenza)

1. Nelle more del recepimento nell’ordinamento
nazionale della normativa comunitaria
in materia, e` definita Rete interna di utenza
(RIU) una rete elettrica il cui assetto e` conforme
a tutte le seguenti condizioni:
a) e` una rete esistente alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero
e` una rete di cui, alla medesima data, siano
stati avviati i lavori di realizzazione ovvero
siano state ottenute tutte le autorizzazioni
previste dalla normativa vigente;
b) connette unita` di consumo industriali,
ovvero connette unita` di consumo industriali
e unita` di produzione di energia elettrica funzionalmente
essenziali per il processo produttivo
industriale, purche´ esse siano ricom
prese in aree insistenti sul territorio di non
piu` di tre comuni adiacenti, ovvero di non
piu` di tre province adiacenti nel solo caso
in cui le unita` di produzione siano alimentate
da fonti rinnovabili;
c) e` una rete non sottoposta all’obbligo
di connessione di terzi, fermo restando il diritto
per ciascuno dei soggetti ricompresi
nelle medesima rete di connettersi, in alternativa
alla rete con obbligo di connessione
di terzi;
d) e` collegata tramite uno o piu` punti di
connessione a una rete con obbligo di connessione
di terzi a tensione nominale non inferiore
a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce
come unico gestore della medesima
rete. Tale soggetto puo` essere diverso dai
soggetti titolari delle unita` di consumo o di
produzione, ma non puo` essere titolare di
concessioni di trasmissione e dispacciamento
o di distribuzione di energia elettrica.

2. Ai fini della qualita` del servizio elettrico
e dell’erogazione dei servizi di trasmissione
e di distribuzione, la responsabilita` del
gestore di rete con obbligo di connessione di
terzi e` limitata, nei confronti delle unita` di
produzione e di consumo connesse alle
RIU, al punto di connessione con la rete
con obbligo di connessione di terzi, ferma
restando l’erogazione, da parte della societa`
Terna Spa, del servizio di dispacciamento
alle singole unita` di produzione e di consumo
connesse alla RIU. Resta in capo al
soggetto responsabile della RIU il compito
di assicurare la sicurezza di persone e cose,
in relazione all’attivita` svolta.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l’Autorita`
per l’energia elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e
li comunica al Ministero dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita` con le quali e`
assicurato il diritto dei soggetti connessi
alla RIU di accedere direttamente alle reti
con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole
unita` di produzione e di consumo connesse
nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalita` con le quali il
soggetto responsabile della RIU provvede
alle attivita` di misura all’interno della medesima
rete, in collaborazione con i gestori di
rete con obbligo di connessione di terzi deputati
alle medesime attivita`;
e) ai sensi dell’articolo 2, comma 12,
lettere a) e b), della legge 14 novembre
1995, n. 481, formula proposte al Ministero
dello sviluppo economico concernenti eventuali
esigenze di aggiornamento delle vigenti
concessioni di distribuzione, trasmissione e
dispacciamento.

4. L’Autorita` per l’energia elettrica e il
gas effettua il monitoraggio ai fini del rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6,
a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge i corrispettivi tariffari
di trasmissione e di distribuzione, nonche´
quelli a copertura degli oneri generali di sistema
di cui all’articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma
1, del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati
facendo esclusivo riferimento al consumo
di energia elettrica dei clienti finali o
a parametri relativi al punto di connessione
dei medesimi clienti finali.

6. Limitatamente alle RIU di cui al
comma 1, i corrispettivi tariffari di cui al
comma 5 si applicano esclusivamente all’energia
elettrica prelevata nei punti di connessione.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l’Autorita`
le proprie determinazioni tariffarie per dare
attuazione a quanto disposto dai commi 5 e
6 del presente articolo.

——

Art. 34. (Misure per il risparmio energetico)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale
in tema di risparmio energetico a quella
comunitaria, alla parte II dell’allegato IX alla
Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2.7, dopo le parole: «fenomeni
di condensa» sono inserite le seguenti:
«con esclusione degli impianti termici alimentati
da apparecchi a condensazione conformi
ai requisiti previsti dalla direttiva 92/
42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa ai requisiti di rendimento, nonche´
da generatori d’aria calda a condensazione
a scambio diretto e caldaie affini come definite
dalla norma UNI 11071»;
b) al numero 2.10 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni
non si applicano agli impianti termici a
condensazione conformi ai requisiti previsti
dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del
29 giugno 1990, concernente gli apparecchi
a gas»;
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «Le presenti disposizioni
non si applicano agli impianti termici alimentati
da apparecchi a condensazione conformi
ai requisiti previsti dalla direttiva 92/
42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa ai requisiti di rendimento, nonche´
da generatori d’aria calda a condensazione
a scambio diretto e caldaie affini come definite
dalla norma UNI 11071»;
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole:
«esclusivamente metallici,».

——

Art. 35.(Efficienza energetica degli edifici)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, all’allegato A sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 14, sono soppresse le parole:
«, scaldacqua unifamiliari»;
b) dopo il numero 14 e` inserito il seguente:
«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario
e` un impianto di qualsiasi natura o specie
destinato al servizio di produzione di acqua
calda sanitaria non incluso nel numero
14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione
o erogazione dell’acqua calda sanitaria».

——


Art. 36. (Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)

1. Le richieste di rimodulazione, presentate
dai patti territoriali entro il 31 dicembre
2008 ai sensi dell’articolo 2, comma 191,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono
riguardare iniziative comprese nel medesimo
patto sentito il parere, sul bando di
rimodulazione, della regione o provincia
autonoma interessata, che si deve esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero
dello sviluppo economico.

2. All’articolo 8-bis, comma 6, lettera b),
del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

3. Al punto 3.3 della delibera CIPE n. 69
del 22 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, e
successive modificazioni, le parole:
«250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«500.000 euro».

4. Ai fini degli accertamenti finali di spesa
sull’avvenuta realizzazione degli investimenti
agevolati nell’ambito dei patti territoriali,
contratti d’area e loro rimodulazioni o
protocolli aggiuntivi, e` data facolta` al Ministero
dello sviluppo economico di usufruire
dell’attivita` di professionisti esterni alla pubblica
amministrazione entro il limite previsto
del 20 per cento, reclutati con apposito avviso
pubblico che ne stabilisce i requisiti
professionali minimi, con oneri a carico dell’impresa
beneficiaria delle misure agevolate.

——

Art. 37. (Istituzione dell’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile – ENEA)

1. E ` istituita, sotto la vigilanza del Ministro
dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
.

2. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e` un ente di diritto pubblico
finalizzato alla ricerca e all’innovazione
tecnologica nonche´ alla prestazione di
servizi avanzati nei settori dell’energia, con
particolare riguardo al settore nucleare, e
dello sviluppo economico sostenibile
.

3. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
ad essa assegnate, secondo le disposizioni
previste dal presente articolo e sulla
base degli indirizzi definiti dal Ministro dello
sviluppo economico, d’intesa con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca. L’Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie,
strumentali e di personale dell’Ente
per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo
3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere
dalla data di insediamento dei commissari
di cui al comma 5 del presente articolo,
e` soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con
il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca e con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di trasmissione,
sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita`, efficienza ed economicita`,
le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione
e di controllo, la sede, le modalita`
di costituzione e di funzionamento e le procedure
per la definizione e l’attuazione dei
programmi per l’assunzione e l’utilizzo del
personale, nel rispetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto degli enti
di ricerca e della normativa vigente, nonche´
per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA). In sede di adozione di tale decreto
si tiene conto dei risparmi conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative,
anche attraverso l’eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali, e al
minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

5. Per garantire l’ordinaria amministrazione
e lo svolgimento delle attivita` istituzionali
fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), il Ministro dello sviluppo economico,
con proprio decreto, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nomina un commissario
e due subcommissari.

6. Dall’attuazione del presente articolo,
compresa l’attivita` dei commissari di cui al
comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

——

Art. 38. (Promozione dell’innovazione nel settore energetico)

1. Al fine di promuovere la ricerca e la
sperimentazione nel settore energetico, con
particolare riferimento allo sviluppo del nucleare
di nuova generazione e delle tecnologie
per la cattura e il confinamento dell’anidride
carbonica emessa dagli impianti termoelettrici,
nonche´ per lo sviluppo della generazione
distribuita di energia e di nuove
tecnologie per l’efficienza energetica, e` stipulata
un’apposita convenzione tra l’Agenzia
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa Spa, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
, nella quale sono individuate le risorse
della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione
del piano di cui al terzo periodo del
presente comma, per ciascun anno del triennio.
La convenzione e` approvata con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Per i fini di cui al presente
comma il CIPE, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, provvede all’approvazione
di un piano operativo che, fermo
restando quanto disposto al comma 2, definisce
obiettivi specifici, priorita`, modalita` di
utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti
esecutori.

2. Il piano di cui al comma 1 persegue in
particolare le seguenti finalita`:
a) realizzazione di progetti dimostrativi
sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo
del biossido di carbonio emesso dagli impianti
termoelettrici nonche´ realizzazione,
anche in via sperimentale, dello stoccaggio
definitivo del biossido di carbonio in formazioni
geologiche profonde e idonee, anche a
fini di coltivazione, con sostegno finanziario
limitato alla copertura dei costi addizionali
per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore
rischio del progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione
della capacita` di ricerca e di sviluppo
di ausilio alla realizzazione sia di apparati
dimostrativi sia di futuri reattori di potenza,
ai programmi internazionali sul nucleare denominati
«Generation IV International Forum
» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership
» (GNEP), «International Project on
Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles
» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-
USA di cooperazione energetica», «International
Thermonuclear Experimental Reactor»
(ITER) e «Broader Approach», ad accordi
bilaterali, internazionali di cooperazione
energetica e nucleare anche finalizzati alla
realizzazione sia di apparati dimostrativi sia
di futuri reattori di potenza, nonche´ partecipazione
attiva ai programmi di ricerca, con
particolare attenzione a quelli comunitari,
nel settore del trattamento e dello stoccaggio
del combustibile esaurito, con specifica attenzione
all’area della separazione e trasmutazione
delle scorie;
c) adozione di misure di sostegno e finanziamento
per la promozione di interventi
innovativi nel settore della generazione di
energia di piccola taglia, in particolare da
fonte rinnovabile, nonche´ in materia di risparmio
ed efficienza energetica e microcogenerazione;
d) partecipazione ai progetti per la promozione
delle tecnologie «a basso contenuto
di carbonio» secondo quanto previsto dall’Accordo
di collaborazione Italia-USA sui
cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla
Dichiarazione congiunta sulla cooperazione
per la protezione dell’ambiente tra l’Agenzia
per la protezione dell’ambiente degli Stati
Uniti d’America e il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di garantire la continuita` delle
iniziative intraprese nel settore della ricerca
di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo
economico attua le disposizioni in materia
di ricerca e sviluppo di sistema previste
dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto
del Ministro delle attivita` produttive 8 marzo
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio
2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici
accordi di programma.

4. Al fine di promuovere l’innovazione
tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione
di emissione di gas effetto serra, all’articolo
11, comma 14, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e` sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna
una concessione integrata per la gestione
della miniera di carbone del Sulcis e la produzione
di energia elettrica con la cattura e
lo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta
»;
b) al terzo periodo, le parole: «entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2010»;
c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle
seguenti:
«d) definizione di un piano industriale
quinquennale per lo sfruttamento della miniera
e la realizzazione e l’esercizio della
centrale di produzione dell’energia elettrica;
e) presentazione di un programma di attivita`
per la cattura ed il sequestro dell’anidride
carbonica emessa dall’impianto».

——

Art. 39. (Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari)

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze
energetiche
, nonche´ per conseguire significative
misure di contenimento degli
oneri connessi e delle spese per la gestione
delle aree interessate, puo`, fatti salvi i diritti
dei terzi, affidare in concessione o in locazione,
o utilizzare direttamente, in tutto o
in parte, i siti militari, le infrastrutture e i
beni del demanio militare o a qualunque titolo
in uso o in dotazione alle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, con la finalita`
di installare impianti energetici destinati
al miglioramento del quadro di approvvigionamento
strategico dell’energia, della sicurezza
e dell’affidabilita` del sistema, nonche´
della flessibilita` e della diversificazione dell’offerta,
nel quadro degli obiettivi comunitari
in materia di energia e ambiente
. Resta
ferma l’appartenenza al demanio dello Stato.

2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto
del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze
energetiche, nonche´ per conseguire significative
misure di contenimento degli
oneri connessi e delle spese per la gestione
delle aree interessate, puo`, fatti salvi i diritti
dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti
penitenziari con le medesime finalita` di cui
al comma 1.

3. Non possono essere utilizzati ai fini del
comma 1 i beni immobili di cui all’articolo
27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.

4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero
della difesa
, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la regione interessata,
nel rispetto dei princıpi e con le modalita`
previsti dal codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, anche con particolare riferimento all’articolo
17 del medesimo codice, e successive
modificazioni, puo` stipulare accordi con
imprese a partecipazione pubblica o private
.
All’accordo devono essere allegati un progetto
preliminare e uno studio di impatto ambientale
che attesti la conformita` del progetto
medesimo alla normativa vigente in materia
di ambiente.

5. Il proponente, contemporaneamente alla
presentazione del progetto preliminare al Ministero
della difesa e al Ministero dello sviluppo
economico, presenta al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare, ovvero alla regione territorialmente
competente, istanza per la valutazione di impatto
ambientale, ovvero per la verifica di
assoggettabilita` a valutazione di impatto ambientale,
se previste dalla normativa vigente.

6. Il Ministero della difesa, quale amministrazione
procedente, convoca una conferenza
di servizi per l’acquisizione delle intese,
dei concerti, dei nulla osta o degli assensi
comunque denominati delle altre amministrazioni,
che svolge i propri lavori secondo
le modalita` di cui agli articoli da 14
a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, anche
con riferimento alle disposizioni concernenti
il raccordo con le procedure di valutazione
di impatto ambientale. Restano ferme le
competenze del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti in merito all’accertamento
della conformita` delle opere alle prescrizioni
delle norme di settore e dei piani urbanistici
ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, qualora previsto, e` reso
in base alla normativa vigente.

7. La determinazione finale della conferenza
di servizi di cui al comma 6 costituisce
provvedimento unico di autorizzazione, concessione,
atto amministrativo, parere o atto
di assenso comunque denominato.

——

Art. 40. (Elettrodotti aerei)

1. Alla lettera z) dell’allegato III alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, dopo la
parola: «elettrodotti» e` inserita la seguente:
«aerei».

——

Art. 41. (Tutela giurisdizionale)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo e attribuite
alla competenza del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte
le controversie, anche in relazione alla fase
cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie,
comunque attinenti alle procedure e ai
provvedimenti dell’amministrazione pubblica
o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti
la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di
potenza termica superiore a 400 MW nonche´
quelle relative ad infrastrutture di trasporto
ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti.

2. Per le controversie di cui al presente articolo
trovano applicazione le disposizioni
processuali di cui all’articolo 23-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate
d’ufficio.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia
di competenza territoriale di cui al
comma 25 dell’articolo 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481.

5. Le norme del presente articolo si applicano
anche ai processi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e l’efficacia
delle misure cautelari emanate da
un’autorita` giudiziaria diversa da quella di
cui al comma 1 permane fino alla loro modifica
o revoca da parte del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in
Roma, dinanzi al quale la parte interessata
ha l’onere di riassumere il ricorso e l’istanza
cautelare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso
di cui al comma 5, non e` dovuto il contributo
unificato di cui all’articolo 9 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni.

7. Dall’attuazione delle disposizioni del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Agli adempimenti previsti dal presente articolo
si provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

——

Art. 42. (Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare e altre disposizioni
in materia di fonti per la produzione di
energia elettrica)

1. Nell’allegato II alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo il numero 7)
e` inserito il seguente:
«7-bis) Impianti eolici per la produzione
di energia elettrica ubicati in mare».

2. Alla lettera c-bis) dell’allegato III alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,
dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite
le seguenti: «sulla terraferma».

3. In relazione ai progetti di cui al numero
7-bis) dell’allegato II alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dal comma 1 del presente articolo,
le procedure di valutazione di impatto ambientale
avviate prima della data di entrata
in vigore della presente legge sono concluse
ai sensi delle norme vigenti al momento del
loro avvio. Per le medesime procedure avviate
prima della data di entrata in vigore
della presente legge e` fatta salva la facolta`
dei proponenti di richiedere al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, che la procedura
di valutazione di impatto ambientale
sia svolta in conformita` a quanto disposto
dal comma 1.

4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1-bis, fonte eolica offshore,
il coefficiente: «1,10» e` sostituito dal
seguente: «1,50»;
b) al numero 6, rifiuti biodegradabili,
biomasse diverse da quelle di cui al punto
successivo, il coefficiente: «1,10» e` sostituito
dal seguente: «1,30».

5. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il comma 382-ter e` abrogato.

6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il numero 6 e` sostituito dal seguente:
«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili
liquidi ad eccezione degli oli vegetali
puri tracciabili attraverso il sistema integrato
di gestione e di controllo previsto dal
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,
del 19 gennaio 2009: 28»;
b) il numero 7 e` abrogato;
c) il numero 8 e` sostituito dal seguente:
«8. Gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biocombustibili liquidi
ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili
attraverso il sistema integrato di gestione
e di controllo previsto dal regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio
2009: 0,80».

7. All’articolo 2, comma 150, lettera c),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
«di cui alle tabelle 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui alla tabella 2».

8. All’articolo 2, comma 152, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e` aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per gli impianti,
di proprieta` di aziende agricole o gestiti in
connessione con aziende agricole, agroalimentari,
di allevamento e forestali, alimentati
dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3
allegata alla presente legge, l’accesso, dall’esercizio
commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva
e` cumulabile con altri incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale
o comunitaria in conto capitale o in
conto interessi con capitalizzazione anticipata,
non eccedenti il 40 per cento del costo
dell’investimento».

\\\\\\\\\\\\\\\\

Si riporta qui infine il link del sito del Senato relativo a tale disegno di legge “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”:

Senato - XVI Legislatura - Atto Senato n. 1195



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  • 2 Commenti a “ DDL Sviluppo - approvato al Senato ed ora passaggio veloce alla Camera”

    1. danielerovai scrive:

      Adesso si che ne vedremo delle belle!

    2. Edoardo scrive:

      Dipende da che punto di vista.

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