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Il segreto di Stato anche per il settore dell’ energia

19 Maggio 2008 di Amministratore

Ieri 18 maggio sul sito di Beppe Grillo è apparso un articolo dal titolo “Il segreto di Stato sull’energia” in cui Grillo fa riferimento ad un articolo del giornalista Federico Rendina su “Il Sole 24 Ore” del 9 maggio dal titolo “Esteso all’ energia il segreto di Stato“.

In pratica uno degli ultimi atti fatti dal precedente Governo Prodi ha come argomento la materia del “segreto di Stato”: sulla “Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 Aprile 2008” è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 aprile 2008 “Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita’, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato“.
Il decreto è già attualmente in vigore (essendo già passato il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e da tale atto si possono evincere alcune cose che già notoriamente si sanno o che sono abbastanza ovvie:

Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivita’, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o piu’ dei seguenti supremi interessi dello Stato: l’integrita’ della Repubblica, la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, l’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati, la preparazione e la difesa militare dello Stato [art. 3]

L’apposizione del segreto di Stato e’ disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta dell’amministrazione competente, tramite il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). [art.6]

Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attivita’ ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono conservati nell’esclusiva disponibilita’ dei vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalita’ di trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la
sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato. [art. 7]

Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale [art. 9 comma 1]
In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui hanno, comunque, facolta’ di rivolgersi per ausilio o consultazione. [art. 9 comma 3]

Sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivita’, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato. [art.5]

Bene! Allora andiamo a leggere questo allegato! Nel leggere l’allegato quello che ha destato più notizia è il punto 17 in quanto fa rientrare tra le materie suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato “gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche”.

Sembrerebbe quindi che questo decreto potrebbe essere un modo per velocizzare interventi nel settore energetico: sbloccando procedure che attualmente non permettono di procedere velocemente in costruzioni di impianti per la produzione di energia elettrica. Non solo rigassificatori, centrali a carbone, termovalorizzatori ma anche (eventualmente) nuovi impianti nucleari.
Tuttavia secondo il giornalista Federico Rendina su “Il Sole 24 Ore” probabilmente a questo decreto si potrebbe far riferimento (almeno per il momento…) non tanto per nuove centrali nucleari quanto per la sistemazione dei rifiuti radioattivi.

Tuttavia finchè non sarà “messo in pratica” questo decreto non si potranno certo sapere quali saranno tutti i suoi effetti: non solo effetti legali ma anche gli eventuali “effetti boomerang” che questo decreto potrebbe determinare.
Se nella scelta di un impianto come quello per sistemare i rifiuti radioattivi, l’attuale governo Berlusconi dovesse commettere gli stessi errori di “comunicazione ai cittadini e trasparenza” del famoso “decreto Scanzano” allora poi definire le eventuali proteste dei cittadini come banale atteggiamento frutto di “effetto Nimby” sarebbe riduttivo.

E in un’ ottica più ampia (non solo quindi tenendo conto del nucleare, ma facendo riferimento a tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica), se si vogliono velocizzare le procedure va bene ma se il percorso della sburocratizzazione deve essere un modo per ridurre le possibilità ai cittadini di capire e sapere e\o limitare la tutela della salute pubblica allora probabilmente si sta prendendo la strada peggiore.

E se i cittadini sono sempre più infastiditi e si fidano sempre meno dalle scelte della classe dirigente politica è proprio perchè spesso nelle loro scelte si manifesta scarsa trasparenza. Chi è causa del suo mal pianga se stesso.

———————————————————

Segue testo integrale del
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 16 Aprile 2008)

Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita’, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolare gli
articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 recante: «Norme
relative al segreto militare” e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel
settore degli organismi di informazione e sicurezza;
Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza
della Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;
Ritenuta la necessita’ di disciplinare con regolamento i criteri
per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei
documenti, degli atti, delle attivita’, delle cose e dei luoghi
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Ritenuta la necessita’ di individuare con regolamento gli Uffici
competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le
funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica;
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’art.39 della legge
3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l’individuazione
delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attivita’, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di
segreto di Stato, nonche’ individua gli uffici competenti a svolgere,
nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo
ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.
Segreto di Stato e classifiche di segretezza
1. Il segreto di Stato e’ finalizzato alla salvaguardia dei supremi
ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, che
attengono all’esistenza stessa della Repubblica democratica.
2. Il segreto di Stato e’ distinto dalle classifiche di segretezza
di cui all’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono
attribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la
conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attivita’ o
cose ai soli soggetti che abbiano necessita’ di accedervi e siano a
cio’ abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 3.
Criteri
1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni,
le notizie, i documenti, gli atti, le attivita’, i luoghi ed ogni
altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad
uno o piu’ dei seguenti supremi interessi dello Stato:
a) l’integrita’ della Repubblica, anche in relazione ad accordi
internazionali;
b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento;
c) l’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le
relazioni con essi;
d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.
2. Ai fini della valutazione della idoneita’ a recare il danno
grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed
indirette della conoscenza dell’oggetto del segreto da parte di
soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo
attuale per lo Stato.

Art. 4.
Limiti
1. In sede di applicazione dei criteri di cui all’articolo 3, si
osservano i divieti di cui all’articolo 39, comma 11, della legge
3 agosto 2007, n. 124, ed all’articolo 204, comma 1-bis, del codice
di procedura penale.

Art. 5.
Materie di riferimento
1. Ferma restando la necessita’ di valutare in concreto ogni
singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del
presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto
di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le
attivita’, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento
esemplificativamente elencate in allegato.

Art. 6.
Apposizione
1. L’apposizione del segreto di Stato e’ disposta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta
dell’amministrazione competente, tramite il direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla
amministrazione competente. In caso di esito positivo della
richiesta, l’amministrazione, ove possibile, annota sull’oggetto
dell’apposizione la dicitura «segreto di Stato» in modo che non si
confonda con la eventuale stampigliatura della classifica di
segretezza.
3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati
dall’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell’articolo
9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Anche prima del decorso dei termini di cui all’articolo 39,
commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio
dei Ministri se ritiene che siano venute meno le condizioni che
determinarono l’apposizione del segreto di Stato, dispone la
cessazione del vincolo, anche su richiesta della amministrazione
competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.

Art. 7.
Conservazione del segreto di Stato
1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le
attivita’ ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato
sono conservati nell’esclusiva disponibilita’ dei vertici delle
amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalita’ di
trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la
sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate per la
protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte
dal segreto di Stato.
2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta
l’automatica decadenza del regime della classifica e della vietata
divulgazione.

Art. 8.
Stati esteri ed organizzazioni internazionali
1. Nell’espletamento della procedura di cui all’articolo 39,
comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del
Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza (DIS).

Art. 9.
Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di
controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici
di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni
interessate che li costituiscono con proprio provvedimento.
Nell’esercizio delle funzioni di controllo svolte presso il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l’Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), ai fini dell’adempimento da parte del
personale di cui all’articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell’obbligo di denuncia di fatti costituenti reato o per le
comunicazioni concernenti informazioni ed elementi di prova
relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i
commi 6, 7 e 8 dell’articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due
esperti per ogni singolo settore di attivita’ che possono essere
individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni
dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche.
Tutti i componenti dell’ufficio devono essere muniti del nulla osta
di sicurezza al massimo livello.
3. In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le
amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso
le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco a cui hanno, comunque, facolta’ di rivolgersi per ausilio o
consultazione.

Art. 10.
Accesso
1. Qualora il diritto di accesso di cui all’art. 39, comma 7, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a
informazioni, notizie, documenti, atti, attivita’, cose o luoghi che,
all’atto dell’entrata in vigore della medesima legge, siano gia’
coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni
previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato art. 39 si
computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di
essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme
previgenti.
2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all’art. 39, comma 7,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita l’amministrazione interessata, valuta
preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse
diretto, concreto ed attuale collegato all’oggetto dell’accesso,
nonche’ meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla
qualita’ soggettiva del richiedente ed alla finalita’ per la quale
l’accesso sia richiesto.
3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso
puo’ esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni
di segretezza.

Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie
disciplinate dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino
all’entrata in vigore dei suddetti regolamenti, alle disposizioni
vigenti.
Roma, 8 aprile 2008
Il Presidente: Prodi

Allegato
1. La tutela di interessi economici, finanziari, industriali,
scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;
2. la tutela della sovranita’ popolare, dell’unita’ ed
indivisibilita’ della Repubblica;
3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo,
nonche’ di spionaggio, proveniente dall’esterno o dall’interno del
territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione
e contrasto, nonche’ la cooperazione in ambito internazionale ai fini
di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del
terrorismo, della criminalita’ organizzata e dello spionaggio;
4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la
operativita’ di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;
5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalita’
nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi
di cui all’art. 3 del presente regolamento;
6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la
pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l’impiego, gli
organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle
amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l’ordine pubblico
e la sicurezza pubblica, nonche’ la difesa civile e la protezione
civile, nonche’ di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le
rispettive attivita’ attengono agli interessi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonche’ le
posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all’AISE ed all’
AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;
8. l’addestramento e la preparazione professionale di tipo
specialistico per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali,
nonche’ le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attivita’
informative, le modalita’ e le tecniche operative del DIS, dell’AISE
e dell’AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito
istituzionale l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa
civile e la protezione civile;
9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;
10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l’assetto
ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di
telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonche’ di
elaborazione dati, appartenenti al DIS, all’AISE ed all’AISI, nonche’
appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti
istituzionali l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa
civile e la protezione civile;
11. l’armamento, l’equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i
materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS,
all’AISE ed all’AISI, nonche’ alle amministrazioni aventi quali
compiti istituzionali l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la
difesa civile e la protezione civile;
12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l’efficienza
bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in
atto;
13. l’ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in
pace sia in guerra;
14. l’efficienza, l’impiego e la preparazione delle Forze armate;
15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di
ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;
16. i mezzi e l’organizzazione dei trasporti, nonche’ le
dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;
17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti
civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;
18. la mobilitazione militare e civile.



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